Periodico di informazione delle Forze Armate, Forze di Polizia e Pubblico Impiego


Congedo matrimoniale, ANF e Assegni familiari per convivenze di fatto e Unioni civili dopo la regolamentazione avvenuta con la Legge Cirinnà Legge 76/2016.
 

 

 

Con una recente circolare l'Inps  fornisce importanti informazioni sugli effetti delle nuove norme della cosiddetta Cirinnà sulle prestazioni a sostegno delle famiglie erogate dall’INPS. Di particolare rilievo sono le novità che riguardano l’assegno per congedo matrimoniale, gli Assegni per il Nucleo familiare e gli assegni familiari per convivenze di fatto e Unioni civili.

La regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze di fatto ai sensi della Legge 20 maggio 2016, n.76 (cosiddetta Legge Cirinnà) ha in un primo tempo avuto effetto su tutta la legislazione sociale vigente, soprattutto per le unioni civili fra persone dello stesso sesso.

Questo perchè è la legge stessa che ha di fatto modificato tutta la normativa vigente disponendo che:

Al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.

 

Messaggio INPS numero 5171 del 21 dicembre 2016

L’INPS si è quindi adeguato rilasciando il messaggio numero 5171 del 21 dicembre 2016 con il quale chiariva che a decorrere dal 5 giugno 2016, ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni pensionistiche e previdenziali come pensione ai superstiti, integrazione al trattamento minimo, maggiorazione sociale, successione iure proprio, successione legittima, ecc. e dell’applicazione delle disposizioni che le disciplinano, il componente dell’unione civile è equiparato al coniuge.

 

 

ANF e Assegni familiari per convivenze di fatto e Unioni civili

Con la circolare 84 del 5 maggio 2017 l’INPS illustra gli effetti su Congedo matrimoniale, ANF e Assegni familiari per convivenze di fatto e Unioni civili dopo la regolamentazione avvenuta con la Legge Cirinnà Legge 76/2016.

 

La Legge 76/2016 ha di fatto implementato e variato il classico “nucleo familiare” a cui si riferiscono la maggior parte delle misure a sostegno delle famiglie introducendo come detto, le unioni civili fra persone dello stesso sesso e definendo i requisiti dei conviventi di fatto che sottoscrivono un contratto di convivenza.

La circolare affronta quindi le seguenti tematiche:

individuazione del nucleo di riferimento per le unioni civili;
determinazione del reddito complessivo per i nuclei familiari composti da genitori conviventi;
reddito di riferimento in caso di convivenza;
diritto all’assegno per congedo matrimoniale.

Nucleo di riferimento per unioni civili

Al fine di individuare il “nucleo familiare” di riferimento delle prestazioni la circolare affronta i seguenti casi:

Nucleo in cui solo una delle due parti dell’unione è lavoratore dipendente o titolare di prestazione previdenziale;
Nucleo formato da persone dello stesso sesso con unione civile e figli di una delle due parti dell’unione nati precedentemente all’unione stessa;
Nucleo formato da persone dello stesso sesso con unione civile e figli di una delle due parti nati dopo l’unione.

Reddito di riferimento in caso di convivenza

Per quanto riguarda gli ANF o assegni familiari per convivenze di fatto, l’INPS precisa che ai fini della determinazione del reddito complessivo, necessario al calcolo degli assegni familiari spettanti, può essere assimilato ai nuclei familiari coniugali la sola situazione dei “conviventi di fatto” che abbiano stipulato il “contratto di convivenza” e solo se nello stesso contratto è definita con chiarezza l’entità dell’apporto economico di ciascuno alla vita in comune.

 

La convivenza di fatto quindi deve essere stabile e regolata da un “contratto di convivenza” che dovrà contenere:

l’indicazione della residenza;
le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune;
il regime patrimoniale della comunione dei beni.

Solo in questo caso la “convivenza di fatto” è equiparata al “classico” nucleo familiari con tutte le conseguenze del caso sulla normativa degli assegni per il nucleo familiare, riguardo ad esempio al reddito per il calcolo, i figli dell’uno o dell’altro convivente ecc.

Assegno per congedo matrimoniale per unioni civili

L’assegno per congedo matrimoniale di 8 giorni da fruire entro i 30 giorni successivi alla data del matrimonio, corrisposta ad entrambi i coniugi quando l’uno e l’altra vi abbiano diritto spetta ora anche alle unioni civili fra persone dello stesso sesso.

Domande da inoltrare all’INPS

Nel caso di ANF e altre prestazioni a pagamento diretto dall’INPS, oppure per tutte le autorizzazioni previste dalla normativa sugli assegni familiari, il richiedente è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art.46 del DPR 445/2000, lo stato di “coniuge”, “unito civilmente”, “convivente di fatto” ex comma 50 dell’art.1 della legge 76/2016.

Circolare INPS 84 del 5 maggio 2017

 

 Circolare INPS 84/2017  allegata



Fonte: https://www.lavoroediritti.com/