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Il coordinamento informativo tra Forze di polizia deve rimanere distinto da quello investigativo, trattandosi di funzioni che la legislazione ordinaria non può confondere o sovrapporre. Perciò è lesiva della sfera di attribuzioni costituzionali del Pubblico ministero la previsione di obblighi di trasmissione di notizie relative alle indagini, in capo alla polizia giudiziaria e in favore di superiori gerarchici privi della qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria, anche in deroga al segreto investigativo. Si tratta infatti di una previsione che, pur finalizzata a realizzare un più efficace coordinamento informativo tra le Forze di polizia, mette in pericolo la diretta dipendenza funzionale della polizia giudiziaria dall’autorità giudiziaria garantita dall’articolo 109 Costituzione.
È quanto ha spiegato la Corte costituzionale con la sentenza n. 229 depositata il 6 dicembre, relativa al conflitto di attribuzione promosso dal Procuratore della Repubblica di Bari contro il Governo. La Corte ha annullato l’articolo 18, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, là dove prevedeva che i vertici delle Forze di polizia «adottano apposite istruzioni attraverso cui i responsabili di ciascun presidio di polizia interessato trasmettono alla propria scala gerarchica le notizie relative all’inoltro delle informative di reato all’autorità
giudiziaria, indipendentemente dagli obblighi prescritti dalle norme del codice di procedura penale».
Nella motivazione della sentenza, la Corte ha riconosciuto che, per soddisfare un’esigenza di rango costituzionale, qual è la garanzia della sicurezza pubblica, il coordinamento informativo tra le Forze di polizia può anche richiedere la trasmissione di notizie sulle indagini a soggetti estranei alla polizia giudiziaria. Tuttavia, questa ipotesi dev’essere regolata secondo un attento e ragionevole bilanciamento tra interessi e principi potenzialmente confliggenti.
Secondo la Corte, le ambiguità testuali della disposizione impugnata potevano invece favorire la concentrazione presso i vertici delle Forze di polizia di dati e informazioni di significato investigativo, ultronei rispetto alle necessità di coordinamento organizzativo, consentendo lo sviluppo di forme di coordinamento investigativo alternative a quelle di competenza del pubblico ministero.
Inoltre, la sentenza evidenzia come un’eventuale deroga al segreto investigativo dovrebbe specificare nel dettaglio i suoi confini, senza affidarne la definizione a circolari interne, adottate dalle stesse amministrazioni interessate.
In definitiva, a giudizio della Corte, vi possono ben essere tra le funzioni di coordinamento informativo e organizzativo, da un lato, e le funzioni di coordinamento investigativo, dall’altro, connessioni per il migliore utilizzo delle Forze di polizia sul territorio, purché – nel rispetto del delicato equilibrio delineato dall’articolo 109 Costituzione – rimanga in capo all’autorità giudiziaria il potere di stabilire il quando, il quomodo e il quantum delle notizie riferibili.
Da ciò l’annullamento della disposizione impugnata.