Periodico di informazione delle Forze Armate, Forze di Polizia e Pubblico Impiego

Il contributo del 2.5% è legittimo per il personale che usufruisce del Trattamento di fine Servizio. Per chi ha il Tfr non c’è nessuna trattenuta.La sentenza della Corte Costituzionale n.244/14 oggetto del precedente articolo, si riferisce invece al personale in TFS. La sentenza  ha confermato la legittimità della trattenuta del 2.5% ma solo per il TFS e riguarda il personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni assunti ante 2001 ed il cosiddetto personale non contrattualizzato, come i prefetti, i magistrati, gli avvocati dello stato e delle FFAA.

di Camillo Linguella

Il contributo del 2.5% è legittimo per il personale che usufruisce del Trattamento di fine Servizio. Per chi ha il Tfr non c’è nessuna trattenuta.
Il mio precedente articolo sulla contribuzione del Tfs, “Statali, la trattenuta sul tfs è legittima” ha suscitato qualche perplessità e forse anche un po’ di confusione, pur essendomi io sforzato di essere quanto più chiaro possibile.
Mi rendo conto che la materia è ostica anche perchè la questione è particolarmente complessa. Molti mi hanno scritto delle email di richieste di chiarimenti, altri hanno evidenziato che a parer loro, pur avendo il Tfr, sulla loro busta paga compare la trattenuta del 2.5% che non vi dovrebbe essere e cose dello stesso tenore.
Riepiloghiamo i termini della questione.
Il tfr è quella prestazione che, legge di stabilità permettendo, si riceve alla fine di un qualsiasi rapporto di lavoro e si calcola sul 6.91% della retribuzione. Tale importo viene rivalutato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, di una percentuale costituita dall’1,5% in misura fissa e dal 75% dell’indice Istat dei prezzi al consumo.
Spetta a tutti i lavoratori privati e a quelli pubblici assunti dal 2001
Sul Tfr non grava nessun contributo di carattere previdenziale, cioè non c’è la trattenuta del 2.5%..
I dipendenti pubblici assunti prima del 2001 hanno il TFS, cioè sono in regime di Tfs, come si dice.
Le prestazioni riconducibili ai trattamenti di fine servizio sono:
a) l’indennità di buonuscita (Statali);
b) l’indennità premio di servizio (EELL Sanità);
c) l’indennità di anzianità (Epne e Ricerca).
Buonuscita
La prestazione è finanziata mediante un contributo pari al 9,60% sull’80% della retribuzione utile. Il 7,10, a carico del datore di lavoro e il 2,50, a carico del lavoratore.
La Buonuscita è pari ad 1/12 dell’80% dell’ultima retribuzione mensile moltiplicata per 13. Questo prodotto viene poi moltiplicato per gli anni utili.
Indennità premio fine servizio.
E’ finanziata mediante un contributo del 6,10% applicato sull’80% della retribuzione utile. Il contributo è pari al 3,60, a carico del datore di lavoro e il 2,50, a carico del lavoratore.
E’ pari ad 1/15 dell’80% della retribuzione utile degli ultimi dodici mesi di servizio moltiplicato per gli anni utili.
Indennità di anzianità
Non è gravata del contributo del 2.5%. La prestazione è pari ad 1/12 dello stipendio annuo complessivo moltiplicato per gli anni di servizio.
Questo è il quadro generale
Il passaggio dai Tfs al Tfr avvenne con la stipula dell’accordo quadro Aran – Confederazioni sindacali del 29 luglio 1999, recepito poi dal Dpcm ( Decreto del presidente del consiglio dei ministri) 20 dicembre 1999. Detto accordo ha consentito il passaggio dal Tfs al Tfr per i dipendenti contrattualizzati assunti dal 1.1.2001 e dettato le regole sulla trasformazione del Tfs in Tfr per coloro che assunti prima del 2001 volevano aderire alla previdenza complementare.
Con lo stesso decreto, venne disposta la soppressione del contributo previdenziale obbligatorio del 2.5 % carico dei dipendenti iscritti in regime di TFR.
Il comma 19, della legge n. 448/1998 sull’invarianza della retribuzione, ha stabilito che la soppressione del contributo non determina effetti sulla retribuzione netta ai fini sia fiscali sia previdenziali.
Per assicurare l’uguaglianza della retribuzione netta e della trattenuta fiscale tra i dipendenti in TFS e quelli in TFR, il DPCM 20/12/1999 ha stabilito che lo stipendio tabellare lordo del personale in regime di Tfr sia diminuito di un importo pari a quello che ha il personale con diritto al TFS. Purtuttavia, l’indicazione della quota del 2.5% in busta paga, come importo neutro, fa pensare a molti di continuare a pagare la trattenuta a proprio carico.
Invece lo stipendio lordo viene diminuito ma successivamente poi viene incrementato figurativamente dello stesso importo ai fini della determinazione della base di calcolo della pensione e del Tfr (vedi circolare n. 30 del 1.8.2002 ex Inpdap).
Per rendere più chiara la questione allego un esempio.
esempio
Forse se la cifra relativa alla “non trattenuta” non fosse indicata in busta paga, pur non essendo formalmente corretta, avrebbe evitato la proliferazione di molti ricorsi.
La sentenza della Corte Costituzionale n.244/14 oggetto del precedente articolo, si riferisce invece al personale in TFS. La sentenza ha confermato la legittimità della trattenuta del 2.5% ma solo per il TFS e riguarda il personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni assunti ante 2001 ed il cosiddetto personale non contrattualizzato, come i prefetti, i magistrati, gli avvocati dello stato e delle FFAA.

Fonte: previdenzacomplementare.finanza

 

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