Periodico di informazione delle Forze Armate, Forze di Polizia e Pubblico Impiego

Il sottosegretario ALFANO ha risposto all'interrogazionedei senatori Marton e Santangelo, relativa alla rappresentanza militare..

IL TESTO DELL'INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE IN COMMISSIONE/AULA DEL SENATORE MARTON N. 3-01283 (M5S)

 - Al Ministro della difesa. - Premesso che: la Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo, il 2 ottobre 2014, ha emesso all’unanimità le sentenze "Matelly vs Francia" (ricorso n. 10609/10) e "ADEFDROMIL vs Francia" (ricorso n. 32191/09), relative al divieto assoluto di costituire sindacati all'interno delle forze armate francesi, ritenendo che vi erano state violazioni dell'articolo 11 (libertà di riunione e di associazione) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo; la Corte ha rilevato, in particolare, che mentre l'esercizio del diritto di libertà di associazione da parte del personale militare potrebbe essere soggetto a restrizioni legittime, un divieto generale di formare o aderire ad un sindacato usurpa l'essenza stessa di questa libertà ed è quindi vietato dalla Convenzione; la Corte ha sottolineato che le disposizioni dell'articolo 11 non escludono alcuna attività professionale o di ufficio dal suo ambito di applicazione, ma che queste si limitano a porre una condizione, in particolare per i membri delle forze armate, riguardo alle "restrizioni legislative" che potrebbero essere imposte dagli Stati; ha ribadito che queste "restrizioni legislative" devono essere interpretate rigorosamente ed essere limitate all' "esercizio" dei diritti in questione, e non devono invece mettere in pericolo l'essenza stessa del diritto di organizzarsi in sindacati; a questo proposito, la Corte ha precisato che il diritto di formare e aderire ad un sindacato è uno degli elementi essenziali della libertà in questione; la Corte ha anche osservato che lo Stato francese ha istituito organismi di rappresentanza militare e procedure per tener conto delle necessità del personale militare, ma ha tuttavia ritenuto che tali istituzioni non sostituiscono la libertà di associazione del personale militare, una libertà che comprende il diritto di formare sindacati e di aderirvi; la Corte ha, quindi, concluso che, a norma dell'articolo 11 della Convenzione, le restrizioni, anche quelle importanti, potrebbero essere imposte sulle forme di azione ed espressione di una associazione professionale a condizione però che tali restrizioni non privino il personale militare del diritto generale di associazione in difesa dei loro interessi professionali e non pecuniari; in sostanza, secondo i giudici di Strasburgo, il divieto generale di formare o aderire a un sindacato usurpa l'essenza stessa della libertà di associazione e non può essere considerato proporzionato e non è quindi "necessario in una società democratica", costituendo pertanto una violazione all’art. 11 della Convenzione;con una conseguente dichiarazione, il Ministro della difesa francese, Jean-Yves Le Drian, ha dichiarato che valuterà con precisione la decisione e le ragioni indicate dalla Corte, per identificare quali cambiamenti nel prossimo futuro la legge francese dovrà porre in essere al fine di garantire la sua conformità con gli obblighi dei trattati internazionali; il divieto assoluto ai militari di costituire sindacati, posto dalla normativa francese e sanzionato dalla Corte europea, è sostanzialmente identico a quello attualmente previsto dalla legge italiana;risulta agli interroganti che il Ministro in indirizzo abbia dichiarato a "il Nuovo Giornale dei Militari": "Anche l'ordinamento italiano consente al personale militare di costituire associazioni e moltissimi sono i militari che ne fanno parte. Diverso è il discorso se parliamo di associazioni con finalitá sindacali o di sindacati veri e propri ai quali non è consentito iscriversi. Questo però non significa che i diritti dei nostri militari non siano tutelati: per tale motivo infatti esiste la rappresentanza militare ed è sempre alta l'attenzione che il Governo riserva alle istanze che provengono dal Comparto. Altre ipotesi saranno, ritengo, vagliate dal Parlamento in sede di esame dei progetti di legge dei quali stavamo poc'anzi parlando"; sono all’esame della IV Commissione permanente (Difesa) della Camera alcune proposte di legge in tema di riforma del sistema di rappresentanza dei militari, tra le quali quella presentata dal MoVimento 5 Stelle volta a introdurre la libertà sindacale anche per tale categoria di personale, abolendo pertanto il divieto assoluto sanzionato dalla Corte europea; risulta agli interroganti che nei mesi scorsi 400 militari della Guardia di finanza si sarebbero rivolti alla stessa Corte di Strasburgo contro tale divieto; analogo ricorso sarebbe stato presentato anche da altri militari delle Forze armate italiane, nonché dall’associazione ASSODIPRO; il chiaro indirizzo giurisprudenziale della Corte europea dei diritti dell’uomo minaccia di concretizzarsi in una sicura condanna anche per l’Italia, nonché in ulteriori e costose controversie davanti a tale tribunale internazionale, qualora non si provveda prima ad eliminare il divieto normativo oggetto della censura dei giudici di Strasburgo, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, alla luce delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo ed onde prevenire una, a parere degli interroganti sicura, condanna internazionale, intenda favorire l’approvazione di un testo di legge che abolisca definitivamente il divieto assoluto di costituire sindacati da parte dei militari italiani.

 

LA RISPOSTA DEL SOTTOSEGRETARIO ALFANO 

 

"La possibilità di esercitare il diritto di associazione, riconosciuto a tutti i cittadini dall'articolo 18 della Costituzione, trova una forma di temperamento per il personale militare, in forza dello speciale ambito in cui viene prestato il servizio stesso e dell'esigenza di assicurare le neutralità, la coesione interna e la massima operatività alle strutture militari". 
La legittimità di tali limitazioni, tra l'altro, è stata definita nella sentenza n. 499 del 1999 della Corte Costituzionale, della cui piena attualità nessuno dubita, relativa alla conformità dell'articolo 8 della legge n. 382 del 1978, ora confluito nell'articolo 1475 del Codice dell'Ordinamento Militare, in cui viene ribadito il principio che ai militari spettano i diritti che la Costituzione riconosce ai cittadini ammettendo, comunque, che nella legge possano essere previsti a carico dei militari limitazioni all'esercizio di taluni diritti, ovvero l'osservanza di particolari doveri, sempre che questi siano finalizzati all'assolvimento dei compiti delle Forze armate. 
Con propria sentenza n. 317 del 30 novembre 2009, la medesima Suprema Corte, pur riconoscendo la primazia della Corte di Strasburgo nell'interpretazione delle norme della Convenzione dei diritti dell'uomo, ha tuttavia operato, con riferimento al doveroso bilanciamento con altri interessi tutelati dalla Costituzione, un richiamo al "margine di apprezzamento nazionale" come temperamento alla rigidità dei principi formulati in sede europea, bilanciamento che trova nel Legislatore il suo riferimento primario. 
Lo stesso articolo 11 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, citato nell'interrogazione come norma che renderebbe possibile una condanna internazionale dell'Italia per violazione del diritto europeo, in altra ottica sembra confortare il vigente assetto normativo nazionale, in quanto "non osta a che restrizioni legittime siano imposte all'esercizio di tali diritti da parte dei membri delle Forze armate, della polizia o dell'amministrazione dello Stato". In tale delineato contesto, ove la disciplina vigente in materia sia riconosciuta in linea sia con l'assetto costituzionale che con l'ordinamento giuridico europeo, si ritiene che la problematica sollevata dal Senatore interrogante possa trovare compiuta definizione nell'ambito della discussione dei disegni di legge sulla rappresentanza militare, attualmente all'esame delle competenti Commissioni parlamentari. Come dichiarato dallo stesso Ministro della Difesa lo scorso 4 settembre nel corso di un'intervista, (Il nuovo giornale dei militari - NdiR)  la riforma della rappresentanza militare è un tema sensibile e delicato che richiede un attento esame in sede parlamentare, unico luogo deputato a garantire un esauriente e democratico confronto sulle modalità di attuazione di questo ambizioso progetto".

Argomento: 
Parlamento