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La commissione Difesa della camera ha proseguito giovedi 15 gennaio l'esame delle proposte di legge in tema di rappresentanza militare. E' stata assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 2748, a prima firma dell'onorevole Petrenga che, vertendo sull'identica materia delle proposte di legge già all'ordine del giorno della Commissione, è stata ad esse abbinata.
Il Presidente della Commissione Elio Vito, ha comunicato che i lavori del comitato ristretto inizieranno non appena si sarà concluso il ciclo di ulteriori audizioni deliberate al fine di approfondire la questione della potenziale incidenza sull'ordinamento italiano delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di rappresentanza militare.RIPORTIAMO IL TESTO DEL RESOCONTO PARLAMENTARE:
C. 1963 Scanu, C. 1993 Duranti, C. 2097 D'Arienzo, C. 2591 Corda, C. 2609 Cirielli, C. 2679-nonies Governo e C. 2748 Petrenga.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 dicembre 2014.
Elio VITO, presidente, avverte che è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 2748, a prima firma dell'onorevole Petrenga che, vertendo sull'identica materia delle proposte di legge già all'ordine del giorno della Commissione, è stata ad esse abbinata.
Ricorda, quindi, che la Commissione ha deliberato la nomina di un comitato ristretto, i cui lavori inizieranno non appena si sarà concluso il ciclo di ulteriori audizioni deliberate al fine di approfondire la questione della potenziale incidenza sull'ordinamento italiano delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di rappresentanza militare.
Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), relatore, riferendo sulla proposta di legge C. 2748, da ultimo abbinata, rileva che essa incide in particolare sulla struttura della rappresentanza militare, ovvero sull'articolazione interna dei Consigli che la compongono, sulle categorie del personale militare che ne fanno parte, sulle competenze, sui rapporti istituzionali con gli enti locali, nonché sulla composizione dei Consigli stessi, le modalità di elezione dei loro membri e il diritto di assemblea e di associazione dei militari.
Rileva, quindi, che i primi tre articoli della proposta di legge definiscono la struttura della rappresentanza militare, articolata in due diversi comparti: quello della sicurezza e quello della difesa. In particolare, l'articolo 1 stabilisce che il comparto sicurezza è costituito dalle Forze di polizia ad ordinamento militare e ne fa parte il personale eletto dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza. A sua volta il comparto difesa è costituito dalle Forze armate e ne fa parte il personale eletto dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, nonché del Corpo delle capitanerie di porto.
Evidenzia, poi, che per quanto concerne più direttamente gli organismi della rappresentanza militare del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, l'articolo 2 della proposta di legge in esame prevede – sia per l'Arma dei carabinieri, sia per il Corpo della Guardia di finanza – un Consiglio centrale di rappresentanza (COCER), nonché distinti Consigli regionali di base (CORB) in ogni regione nel cui territorio sono presenti insediamenti di Forze di polizia ad ordinamento militare. È prevista inoltre la facoltà dei CORB dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza di riunirsi congiuntamente e unitariamente anche a quelli dell'analogo livello del comparto difesa qualora le materie da trattare abbiano carattere comune.
Analogamente, l'articolo 3 prevede che la rappresentanza del personale militare delle Forze armate si articoli in un COCER interforze di cui fanno parte tutti i delegati eletti a livello nazionale nell'Esercito, nella Marina militare, nell'Aeronautica militare e nelle capitanerie di porto e nei CORB di ogni singola Forza armata e delle capitanerie di porto che operano presso le regioni nel cui territorio sono presenti insediamenti delle Forze armate e delle capitanerie di porto. Anche in questo caso è prevista la facoltà dei CORB di riunirsi a livello interforze per trattarePag. 30argomenti di interesse comune e altresì riunirsi con i paritetici CORB del comparto sicurezza qualora ritenuto utile e necessario. A sua volta il COCER interforze può riunirsi per singole sezioni di Forza armata e di capitanerie di porto per trattare argomenti specifici inerenti alle Forze armate e alle capitanerie di porto.
Gli articoli 4, 5 e 6 dispongono, invece, in merito alla composizione dei Consigli della rappresentanza, alle modalità di elezione e agli organi direttivi dei consigli della rappresentanza. Nel dettaglio, l'articolo 4 fissa il principio generale in base al quale i consigli di rappresentanza, a tutti i livelli, sono composti da un numero di delegati proporzionalmente eletti nel ruolo di appartenenza, comunque non inferiore numericamente a due unità per ogni singolo ruolo. Ai sensi dell'articolo 5 i rappresentanti eletti nei CORB eleggono a loro volta, nella categoria di appartenenza, i rappresentanti nazionali. Per quanto riguarda, invece l'elezione dei componenti dei COCER (articolo 6) si prevede un'elezione di secondo livello a cui partecipa il personale delegato eletto nei CORB con modalità e rapporti proporzionali per singola Forza armata e categoria.
Fa poi presente che specifiche disposizioni della proposta di legge riguardano la propaganda elettorale e le facoltà e i limiti del mandato dei delegati.
In particolare, per la presentazione dei candidati e dei relativi programmi elettorali l'articolo 7 della proposta di legge dispone che i delegati uscenti convocano e presiedono apposite assemblee organizzate per categoria di appartenenza. A tal fine le assemblee si svolgono durante l'orario di servizio, salvo diversa richiesta del consiglio di rappresentanza competente. Si prevede, poi, che i candidati possano effettuare propaganda attraverso mezzi di comunicazione diretta, siti internet, posta elettronica, lettere o manifesti, nonché attraverso le associazioni professionali di categoria.
Per quanto riguarda, invece, le facoltà e i limiti del mandato dei delegati, l'articolo 8 reca una articolata disciplina di questa materia. In particolare, si prevede che i rappresentanti del COCER svolgano il loro mandato con incarico esclusivo e senza essere sottoposti a valutazione. Al personale di carriera, all'esaurimento del mandato, si applicano le disposizioni previste per il personale militare impiegato nei servizi di informazione e sicurezza che rientra nei corpi di appartenenza, ai soli fini della ricostruzione della carriera. Per quanto riguarda, invece, i rappresentanti del CORB, si dispone che svolgano il loro mandato con le stesse modalità dei membri del COCER per un periodo non superiore a dodici giorni lavorativi al mese. Il delegato può manifestare pubblicamente il proprio pensiero su tutti gli argomenti non riservati che riguardano la propria attività e avere rapporti anche con organismi estranei alle Forze armate per un migliore assolvimento del proprio mandato.
Gli articoli 9 e 10 dettano norme in merito alla convocazione dei Consigli di rappresentanza e al diritto di assemblea.
Per quanto riguarda le competenze specifiche degli organismi della rappresentanza militare, osserva che gli articoli 11, 12 e 13 recano una dettagliata disciplina con particolare riferimento alla partecipazione degli organismi di rappresentanza militare alla fase di concertazione che precede l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica con i quali vengono regolamentati i rapporti relativi alle due richiamate categorie di personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e delle Forze armate. In particolare, si prevede che nell'ambito delle procedure di concertazione di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 – che regola le procedure per disciplinare il rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate – i COCER del comparto difesa e del comparto sicurezza presentino, sei mesi prima della scadenza contrattuale, le proposte e le richieste relative alle sessioni di concertazione per il rinnovo contrattuale al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, dandone contestuale comunicazione al Ministro della difesa e agli altri Ministri presenti al tavolo concertativo.Pag. 31
Per quanto riguarda le competenze specifiche dei COCER, l'articolo 12 stabilisce il principio generale in base al quale spetta a tale organismo la trattazione di tutte le materie che interessano il personale, ad eccezione dell'impiego operativo. La medesima disposizione specifica, poi, che competono ai COCER: la formulazione di pareri, di proposte e di richieste alle Commissioni parlamentari, ai Ministri competenti, allo stato maggiore difesa, agli stati maggiori corrispondenti, nonché ai comandi generali su quanto attiene alla tutela collettiva e individuale dei militari rappresentati relativamente a determinate materie; lo svolgimento del ruolo negoziale, attraverso la contrattazione in occasione delle trattative per il rinnovo del contratto di lavoro; l'informazione preventiva per le materie concernenti i criteri generali per l'attribuzione degli incarichi, la gestione del rapporto di impiego relativamente agli atti normativi e amministrativi di carattere generale relativi allo stato giuridico, previdenziale e assistenziale; l'informazione alla base; la partecipazione a un interscambio informativo con gli organismi interessati alla contrattazione; gli incontri con le associazioni e con gli altri organismi sindacali sui temi di comune interesse, riferiti alle materie di competenza, in circostanze anche diverse dalla partecipazione al contratto di lavoro; la consultazione periodica con i comandi su tutte le materie non di competenza, che possano comunque avere riflessi sulla condizione, sul trattamento e sulla tutela del personale; la partecipazione a convegni e congressi; l'attuazione di interventi di propria iniziativa su fatti specifici ai fini della tutela morale, giuridica, economica, previdenziale e culturale dei militari; l'esame delle richieste dei militari in congedo e dei cittadini su fatti specifici riguardanti la condizione, il trattamento e la tutela morale dei militari; l'esercizio del diritto di accesso e di partecipazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, in ordine alle procedure di avanzamento di tutte le categorie rappresentate; la partecipazione dei delegati ogni qualvolta vengono nominate commissioni cui siano demandate decisioni nell'ambito di materie di competenza dei sindacati dei militari.
L'articolo 13, a sua volta, stabilisce le competenze dei CORB a trattare e a concertare con i comandi corrispondenti tutte le materie di interesse locale sopra richiamate in relazione alle competenze dei COCER e a verificare la loro corretta applicazione. Spetta sempre ai CORB il compito di trattare tutte le materie indicate dal richiamato articolo 12 per poter formulare proposte e richieste ai COCER. I CORB sono, altresì, competenti a trattare con i responsabili delle regioni, delle province e dei comuni le materie riguardanti gli alloggi, i trasporti, la formazione e l'aggiornamento culturali e professionali, le manifestazioni culturali, sport e tempo libero, le dismissioni di infrastrutture, la promozione umana, sociale e benessere del personale.
Ai sensi dell'articolo 14, i CORB concertano con i comandi corrispondenti la programmazione e lo sviluppo delle iniziative da intraprendere nei rapporti con le regioni, con le province e con i comuni, mentre l'articolo 15 prevede che i COCER, anche per singole sezioni, nell'ambito delle materie di competenza, possono chiedere di essere ascoltati dalle Commissioni parlamentari e dai Ministri competenti.
Le ultime disposizioni concernono il diritto di associazione e il regolamento di attuazione della rappresentanza militare. In particolare, ai sensi dell'articolo 16 i militari possono costituire e aderire a proprie associazioni professionali. Al riguardo, viene precisato che dalle competenze delle associazioni professionali sono escluse le funzioni esercitate dalle associazioni combattentistiche e d'arma. Infine, si prevede che il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con gli altri Ministri interessati, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della e legge, adotti, con proprio decreto, il nuovo regolamento di attuazione della rappresentanza militare, previa acquisizione del parere dei COCER e delle Commissioni parlamentari competenti. Ogni COCER a livelloPag. 32di sezione approva, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, un regolamento interno per definire le norme relative all'organizzazione e al funzionamento dei vari livelli di rappresentanza.
Segnala, quindi, di aver avuto notizia in merito all'intenzione di alcuni colleghi di presentare ulteriori proposte di legge vertenti sulla medesima materia ed auspica che ciò avvenga con rapidità in modo che – una volta concluso il ciclo di audizioni programmate – si possa procedere speditamente in sede di comitato ristretto alla predisposizione di un testo da adottare come testo base.
Elio Massimo PALMIZIO (FI-PdL) conferma che, per quanto riguarda il suo gruppo, dovrebbe essere a breve assegnata alla Commissione una proposta di legge in materia di rappresentanza militare di cui è primo firmatario.
Il sottosegretario Domenico ROSSI dichiara di condividere le considerazioni della relatrice in merito all'importanza rivestita dall'ulteriore ciclo di audizioni programmate, rilevando come dalle stesse potranno emergere chiarimenti essenziali per delineare il quadro giuridico di riferimento, i quali potranno mettere la Commissione nelle condizioni di decidere con piena cognizione in quale direzione indirizzare la riforma della rappresentanza militare.
Elio VITO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.20.