Tu sei qui
Si precisa che la disciplina del silenzio assenso riguarda tutte le amministrazioni pubbliche (e quindi non solo quelle statali). Inoltre, si prevede che, ai fini dell’acquisizione di assensi o concerti su provvedimenti normativi e amministrativi, è sufficiente che tali schemi di provvedimenti siano «corredati della relativa documentazione».
Il pacchetto di emendamenti al Ddl Madia depositati giovedì dal relatore, Giorgio Pagliari, tocca anche gli articoli 3 e 4 in tema di silenzio assenso e certificazioni di inizio attività. Sull’acquisizione di assensi e concerti, la modifica presentata «punta a scoraggiare rilievi capziosi da parte delle amministrazioni, che non dovranno più sindacare se l’atto trasmesso è compiutamente istruito o meno, e quindi rimandarlo indietro se non lo è. Ma si dovrà solo prendere in considerazione la documentazione trasmessa», spiega Giorgio Pagliari. Anche l’emendamento sull’inizio attività punta a semplificare il quadro normativo: «Si intende cioè favorire la predisposizione di una nuova disciplina delle attività che i soggetti privati possono iniziare immediatamente, senza la preventiva autorizzazione dei pubblici poteri - aggiunge Pagliari -. Del resto, è ormai principio acquisito che la Pa non è più autoritativa, ma controlla ex post l’iniziativa una volta avviata».
Tra le altre modifiche presentate giovedì dal relatore spicca anche la riscrittura dell’articolo 1 del Ddl che delega l’Esecutivo a modificare e integrare il codice dell’amministrazione digitale, secondo principi di semplificazione e razionalizzazione. In particolare, si sottolinea la necessità di definire il livello minimo di qualità, fruibilità, accessibilità e tempestività dei servizi online delle pubbliche amministrazioni e di garantire la disponibilità di connettività a banda larga, e l’accesso alla rete internet presso tutti gli uffici pubblici.