Periodico di informazione delle Forze Armate, Forze di Polizia e Pubblico Impiego

il Garante della Privacy ha ribadito un importante principio circa la riservatezza dei propri dati personali e del proprio stato di salute contenuti nelle attestazioni mediche rilasciate dagli ospedali.

Nelle certificazioni rilasciate ai pazienti o ai loro accompagnatori per attestare la presenza in ospedale e giustificare ad es. l’assenza dal lavoro, non devono essere riportate indicazioni della struttura presso la quale è stata erogata la prestazione, il timbro con la specializzazione del sanitario, o comunque informazioni che possano far risalire allo stato di salute.

Tale principio è stato ribadito in una istruttoria avviata dal Garante privacy a seguito della segnalazione di un paziente, il quale lamentava una violazione della privacy a causa dalla presenza di informazioni sulla salute nelle certificazioni rilasciate da un policlinico.Il Garante ha quindi ribadito una regola stabilita fin dal 2005 in quanto contenuta nel provvedimento generale [doc. web n. 1191411] in cui ha prescritto l’adozione di specifiche procedure per prevenire la conoscenza, da parte di estranei, dello stato di salute di un paziente attraverso la semplice correlazione tra la sua identità e l’indicazione della struttura o del reparto in cui è stato visitato o ricoverato.

Queste cautele devono essere osservate in ogni tipo di certificazione, anche quelle certificazioni richieste per fini amministrative, ovvero quelle che servono ad esempio per giustificare un’assenza dal lavoro o l’impossibilità di partecipare ad un concorso.


 

Argomento: 
Attualità e Politica