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""I “poligoni” militari sono sempre più al centro di polemiche non fosse altro perché sono determinativi di patologie varie per gli “addetti ai lavori”, ossia e naturalmente, per quei militari che si ritrovano a contatto con ordigni da far scoppiare e /o con lo scoppio di munizioni le più varie e tali da “inquinare” il circostante ambiente, provocando malattie le più varie, che vanno dalla leucemia al depotenziamento o alla sordità o, comunque, ad altre patologie che alterano le frequenze acustiche.
Da qualche anno tutto ciò è anche documentato clinicamente e sulla base di particolari studi scientifici che hanno messo in risalto il nesso tra queste postazioni e i militari che si occupano di tanto.
E, sempre più, cresce una richiesta di controlli per il superamento di queste patologie e la rivendica di queste patologie innanzi ai Tribunali Amministrativi regionali al fine di un riconoscimento di “causa di servizio”.
Di recente, anche il TAR Lazio ha avuto ad occuparsene e ad evidenziare che l’Amministrazione militare (Ministero della Difesa e, di poi, nell’ambito delle patologie contratte in servizio e determinative di indennizzi, il Ministero dell’Economia e delle Finanze), a fronte di una richiesta di riconoscimento delle cause di servizio deve necessariamente e specificatamente tener conto degli studi scientifici di cui alle righe precedenti.
Non può chiudere una rivendicazione e una pratica senza dare chiarimenti e risposta agli interessati, escludendo, sic et sempliciter il cosiddetto “nesso di causalità o di concausualità” con il servizio prestato.
In particolar modo con la sentenza de qua ha affermato che il Comitato di Verifica, determinativo del riconoscimento o del disconoscimento, nel rendere il suo “parere” al Superiore Ministero, deve “rendere conto” degli studi condotti in materia, studi nei quali si evidenzia il pericolo per la salute dalla esposizione dei militari ai fattori chimici e radioattivi nell’uso delle munizioni e degli strumenti bellici.
Sempre il citato Comitato deve assolvere ad un onere di motivazione, in termini adeguati, prima di affermare la eventuale insussistenza del nesso di casualità, correlato alle patologie sofferte dagli interessati e deve valutare il servizio prestato “ anche” con riferimento a questi studi di carattere scientifico, sicchè, sempre il TAR (Sez.I bis Silvestri, Presidente, Riccio Consigliere, D’Angelo Estensore) hanno avuto ad intimare al Superiore Ministero una “rideterminazione” in favore dell’interessato e alla luce del più volte richiamati “studi scientifici”.""
Autore: Prof. Avv. Ciro CENTORE