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Illegittima la clausola del bando che commina l'esclusione del candidato che non produce i certificati presenti negli archivi delle P.A..
Aveva partecipato ai test di selezione, conseguendo un punteggio favorevole, nel concorso per l’arruolamento di volontari in ferma prefissata di quattro anni nell’Esercito, nella Marina militare nell’Aeronautica militare, ma la candidata era stata esclusa poichè non aveva consegnato, in occasione della prova di selezione culturale, l’estratto della documentazione di servizio rilasciata all’atto del collocamento in congedo, documentazione quest'ultima espressamente richiesta a pena di esclusione da un'apposita clausola del bando.
Dal punto di vista della normativa l’art. 18 della legge 7 agosto 1990 n. 241, prevede, tra l’altro:
(comma 2): “i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l’istruttoria del procedimento, sono acquisiti d’ufficio quando sono in possesso dell’amministrazione procedente ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L’amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti”.
(comma 3): “parimenti sono accertati d’ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o l’altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare”.
Alla luce di quanto disposto dalla disposizione sopra riportata, la Quarta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza del 19 marzo 2015 n. 1489 ha annullato la sentenza del giudice di prime cure che aveva rigettato il ricorso proposto dalla candidata contro l'esclusione, rilevando come sia evidente l’illegittimità della clausola del bando che prevede, a pena di esclusione, che il candidato consegni, al momento dell’espletamento della prova di selezione culturale, la documentazione di servizio rilasciata all’atto del collocamento in congedo.
Nel caso di specie, si tratta di una certificazione rilasciata dalla medesima Amministrazione che ha bandito il concorso e gestisce la conseguente procedura concorsuale, attinente a fatti di piena conoscenza dell’amministrazione medesima.
Ne consegue, ad avviso del Consiglio di Stato, che:
- per un verso, l’amministrazione ben avrebbe potuto acquisire tali dati semplicemente attingendo ai propri archivi (senza onerare il candidato della produzione della attestazione a suo tempo rilasciata);
- per altro verso, anche ad ammettere la legittima possibilità di porre tale onere a carico del candidato, in ogni caso il bando di concorso non può legittimamente prevedere, quale causa di esclusione, la mancata consegna di documenti recanti attestazioni di fatti, non solo già a conoscenza dell’amministrazione, ma in ordine ai quali è la stessa amministrazione che ha bandito il concorso ad avere il potere di certificazione.
Non può essere, dunque, condivisa la sentenza impugnata, sia in quanto, per le ragioni esposte, è la stessa previsione del bando ad essere illegittima; sia in quanto l’art. 18 l. n. 241/1990, contrariamente a quanto sostenuto in sentenza non legittima “la produzione di idonea certificazione comprovante il possesso dei titoli richiesti, a condizione che la prescrizione derogativa sia prevista, come nel caso in esame, nel bando di concorso”.
Né tantomeno, conclude il Consiglio di Stato, tale disposizione consente la previsione della sanzione dell’esclusione dal concorso per il caso di mancata presentazione della certificazione.
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