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Ieri, il Sottosegretario Alfano, ha risposto, in Commissione Difesa al Senato, all'interrogazione del Senatore Marton ed altri, sul trattamento economico del personale delle forze armate.
Il sottosegretario Alfano ha detto - tra l'altro che : "l legislatore ha previsto la valorizzazione economica delle anzianità di servizio maturate dal personale, purché qualificate dal merito, mediante attribuzione di miglioramenti economici da corrispondere al raggiungimento di determinate anzianità. In particolare, per gli ufficiali in possesso di determinate anzianità e requisiti è stata prevista l’attribuzione di un trattamento economico superiore a quello dei colleghi meno anziani, utilizzando quale parametro di riferimento il trattamento economico fisso spettante per il grado di colonnello e di generale di brigata (ndr gradi dirigenziali) mentre ai sottufficiali, ove permangano in determinati gradi oltre un numero minimo di anni, viene attribuito il parametro stipendiale corrispondente al grado superiore”.
Il sottosegretario ALFANO risponde all'interrogazione n. 3-01770, del senatore Marton ed altri e relativa al trattamento economico del personale delle Forze armate, osservando innanzitutto che, nelle organizzazioni caratterizzate da uno sviluppo di carriera altamente selettivo e con struttura gerarchica e piramidale è particolarmente avvertita la necessità di riconoscere la professionalità acquisita dal personale nel corso della vita lavorativa. Tale esigenza ha portato, nel tempo, il delinearsi, accanto alla carriera gerarchica, di una sorta di "carriera amministrativa".
In particolare, per il personale delle Forze di polizia, la ridefinizione nel senso indicato della struttura del trattamento economico è stata introdotta attraverso i peculiari meccanismi perequativi comunemente noti come "omogeneizzazione stipendiale", di cui alla legge n. 121 del 1981.
Il predetto istituto è stato quindi progressivamente esteso alle Forze armate con un processo portato a compimento dalla legge n. 86 del 2001, successivamente riassettata nel Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010. Ciò in considerazione della peculiarità del personale militare (in particolare degli ufficiali) che, avendo una progressione di carriera volta a corrispondere alle esigenze di un'organizzazione di tipo piramidale, potrebbero, pur essendo in possesso di tutti i requisiti per l'avanzamento, non essere destinatari della meritata promozione a causa dei limitati posti disponibili, non essendo prevista alcuna possibilità di promozione per concorso.
Analoghe situazioni, prosegue l'oratore, si verificano anche per i ruoli dei sottufficiali in conseguenza delle varie norme di riordino adottate nel tempo.
Il legislatore ha pertanto previsto la valorizzazione economica delle anzianità di servizio maturate dal personale, purché qualificate dal merito, mediante attribuzione di miglioramenti economici da corrispondere al raggiungimento di determinate anzianità. In particolare, per gli ufficiali in possesso di determinate anzianità e requisiti è stata prevista l'attribuzione di un trattamento economico superiore a quello dei colleghi meno anziani, utilizzando quale parametro di riferimento il trattamento economico fisso spettante per il grado di colonnello e di generale di brigata, mentre ai sottufficiali, ove permangano in determinati gradi oltre un numero minimo di anni, viene attribuito il parametro stipendiale corrispondente al grado superiore.
L'oratore sottolinea, inoltre, che il trattamento economico preso in considerazione per la determinazione delle competenze degli ufficiali "omogeneizzati" è solo quello fisso e che restano comunque esclusi gli istituti specificamente connessi con lo svolgimento delle funzioni dirigenziali (indennità perequativa) e quelli accessori. Viene così garantita una logica gradualità della misura complessiva delle retribuzioni.
Conclude rilevando che l'attuale struttura del trattamento economico del personale militare, comune a quella delle Forze di polizia, appare rispondente alle esigenze organizzative e a principi di equità e proporzionalità.
Il senatore MARTON (M5S), nel lamentare la totale inefficienza della vigente disciplina ed auspicandone, contestualmente, una riforma radicale nel senso della valorizzazione del merito, si dichiara insoddisfatto delle delucidazioni ricevute.
Il testo dell'interrogazione.
Atto n. 3-01770 (in Commissione), Pubblicato il 17 marzo 2015, nella seduta n. 411, MARTON , SANTANGELO , CRIMI - Al Ministro della difesa. -
Premesso che in data 6 gennaio 2015 la trasmissione televisiva "Striscia la notizia" ha mandato in onda il servizio di Jimmy Ghione dal titolo "la paga del soldato", nel corso del quale si è parlato del trattamento economico corrisposto agli ufficiali delle forze armate e ai direttivi delle forze di polizia non proporzionato alla quantità e qualità del lavoro;
considerato che:
l'articolo 1802 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, prevede: «Al fine di completare l'omogeneizzazione stipendiale con le Forze di polizia a ordinamento militare, è attribuito agli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare che hanno prestato servizio militare senza demerito per 15 anni dalla nomina a ufficiale, ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante, il trattamento economico spettante al colonnello con relative modalità di determinazione e progressione economica. Allo stesso fine, è attribuito agli ufficiali che hanno prestato servizio militare senza demerito per 25 anni dalla nomina a ufficiale, ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante, il trattamento economico spettante al generale di brigata con relative modalità di determinazione e progressione economica. Fino a quando non ricorrono le condizioni per l'attribuzione dei trattamenti previsti dai commi 1 e 2, agli ufficiali che hanno prestato servizio senza demerito per 13 anni e 23 anni dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante è attribuito lo stipendio spettante rispettivamente al colonnello e al brigadiere generale e gradi equiparati. Il predetto trattamento non costituisce presupposto per la determinazione della progressione economica, fatta eccezione per gli ufficiali appartenenti ai ruoli del servizio permanente per i quali è previsto il diretto conseguimento del grado di tenente o corrispondente, ai quali il suddetto trattamento è attribuito secondo le modalità previste dai commi 1 e 2»;
l'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, prevede al comma 22: «Ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato che abbiano prestato servizio senza demerito per 15 anni, è attribuito il trattamento economico spettante al primo dirigente» e al successivo comma 23: «Ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato e ai primi dirigenti che abbiano prestato servizio senza demerito per 25 anni, è attribuito il trattamento economico spettante al dirigente superiore»;
l'articolo 43-ter prevede: «Fermo restando quanto previsto all'articolo 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo, a decorrere dal 1° aprile 2001, ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato che abbiano prestato servizio senza demerito per 13 anni è attribuito lo stipendio spettante al primo dirigente. Ai medesimi funzionari e ai primi dirigenti che abbiano prestato servizio senza demerito, per 23 anni è attribuito lo stipendio spettante al dirigente superiore. Il predetto trattamento è riassorbito al momento dell'acquisizione di quello previsto dai medesimi commi ventiduesimo e ventitreesimo del predetto articolo 43 e non costituisce presupposto per la determinazione della progressione economica. A decorrere dal 1° aprile 2001, ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato e ai primi dirigenti, destinatari del trattamento di cui ai commi ventiduesimo e ventitreesimo dell'articolo 43, lo stipendio è determinato, se più favorevole sulla base dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, prescindendo dalla promozione alla qualifica di primo dirigente e di dirigente superiore. Ai sensi dell'articolo 43 comma sedicesimo, i trattamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono attribuiti, con le stesse modalità e condizioni anche ai funzionari e ufficiali delle altre Forze di polizia previste dall'articolo 16»;
la congiuntura della finanza pubblica ha reso improcrastinabile il giusto equilibrio tra le spese per il personale, le spese per il mantenimento dell'operatività e le spese per il rinnovamento;
le disposizioni citate estendono indiscriminatamente a tutti gli ufficiali e i direttivi della forze armate e delle forze di polizia, a prescindere dal grado e dalla qualifica, con 13 o 15 anni di servizio rispettivamente lo stipendio o l'intero trattamento economico di colonnello o primo dirigente e con 23 o 25 anni di servizio rispettivamente lo stipendio o l'intero trattamento economico di generale di brigata o dirigente superiore;
a parere degli interroganti le stesse disposizioni sono quindi in contrasto con il principio costituzionale della retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro (art. 36 della Costituzione); ci sono tenenti colonnelli o vice questori aggiunti che non riescono o non meritano di essere promossi dirigenti e terminano la carriera con questo grado o questa qualifica e quindi è irragionevole scindere il percorso professionale dal trattamento economico,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno e urgente assumere iniziative di carattere normativo per eliminare il privilegio retributivo e per ripristinare la scansione economica della progressione in carriera.