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L'Inps ha emanato la circolare che spiega come saranno ricalcolati gli assegni diventati troppo "pesanti" in seguito all'applicazione della riforma Fornero. A prevederlo è la legge di Stabilità dello scorso dicembre, ma l'operazione parte solo ora. Così chi nel frattempo ha ricevuto più del dovuto dovrà restituirlo.
Finalmente l’INPS ha emanato le istruzioni relative all’applicazione delle novità (c.d. divieto di cumulo) introdotte dall’ultima legge di stabilità relativamente al trattamento pensionistico dei lavoratori c.d. “ex retributivi puri”.
Con la circolare n. 74 del 10 aprile 2015, l’INPS ha chiarito che per calcolare l’assegno pensionistico del lavoratore “ex retributivo puro” bisognerà procedere con due sistemi:
- calcolo con regole “Fornero”, quindi retributivo per le anzianità maturate sino al 31.12.2011 e contributivo per le anzianità maturate dopo quella data;
- calcolo con il vecchio sistema retributivo per tutte le anzianità maturate sino al diritto alla corresponsione dell’assegno di pensione (per il pesonale del comparto: 40 anni e tre mesi di anzianità utile - anticipata, 60 anni di età - vecchiaia, 35 di anzianità utile con 57 anni e tre mesi di età - anticipata per quote) più finestra per il diritto all’assegno (12 o 15 mesi);
per poi applicare il meno favorevole.
Per il personale del comparto sicurezza e difesa “ex retributivo puro”,quindi:
- non è più consentito sommare alla quota di pensione retributiva la quota “C” calcolata sulle anzianità posteriori alla data di maturazione del diritto alla corresponsione della pensione ed il c.d. “moltiplicatore X5” (o il ricalcolo dell’assegno pensionistico a fine “ausiliaria” con il coefficiente legato all'età maggiorato);
- la pensione "retributiva" sarà calcolata anche oltre il vecchio concetto di massima anzianità contributiva valutabile (40 anni anzianità utile-80%); quindi sino a che si rimane in servizio (perché “costretti") l’assegno pensionistico incrementa ed i contributi versati sono produttivi;
- una volta raggiunto il diritto a pensione ed alla corresponsione dell’assegno, si può rimanere in servizio "per scelta" (sino al limite di età ordinamentale) ma l’assegno di pensione non incrementa ed i contributi versati sono neutri. Una situazione che riguarda per lo più i dirigenti che hanno il limite ordinamentale a 65 anni.
Per tutti coloro che già godono la pensione calcolata con il metodo Fornero (retributivo + quota "C" + eventaule x5), l’assegno di pensione sarà ricalcolato con le nuove regole con effetto retroattivo dal 01.01.2015.
Gianluca Taccalozzi