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Assegni di cura fuori dall'Isee. Lo chiarisce l'Inps con una delle risposte fornite ai quesiti raccolti dai Caf e contenute in un documento riepilogativo pubblicato sul sito internet dell'istituto.L'istituto di previdenza ha infatti precisato (con la faq FC4_2) che non costituiscono trattamenti, e non devono perciò essere indicati nella dichiarazione Isee, le eventuali esenzioni e/o agevolazioni per il pagamento di tributi, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, nonché le erogazioni di buoni servizio e/o voucher che svolgono la funzione di sostituzione di servizi. In modo analogo non devono essere indicati i contributi che sono erogati a titolo di rimborso spese, poiché assimilabili, laddove rendicontati, alla fornitura diretta di beni e/o servizi. L'Inps, per esempio, precisa che non vanno indicati i contributi erogati a titolo di rimborso per spese che la persona con disabilità e/o non autosufficiente ha la necessità di sostenere per svolgere le sue attività quotidiane (ad esempio i contributi per l'assistenza indiretta, vita indipendente, gli assegni di cura, i contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche o per l'acquisto di prodotti tecnologicamente avanzati o per il trasporto personale) sempre, però, che il contributo sia erogato a fronte di rendicontazione delle spese sostenute. Parimenti non costituisce trattamento assistenziale, previdenziale e indennitario e non va quindi indicato nella Dsu il rimborso spese per le famiglie affidatarie di persone minorenni. Si tratta di una risposta che, seppur limitatamente ai proventi connessi a una rendicontazione, si adegua alla censura mossa dal Tar del Lazio nei confronti dell'articolo 4, comma 2, lettera f) del Dpcm 159/2013 che ha normato il nuovo Isee. Il tribunale ha ritenuto illegittimo il decreto nella parte in cui include tra i redditi validi ai fini dell'indicatore i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari erogati alle persone disabili per far fronte alle maggiori spese derivanti dalla loro condizione.
Voucher e genitori separati
Particolare attenzione andrà posta da coloro che hanno percepito compensi derivanti da prestazioni di lavoro accessorio. Si tratta di redditi esenti da Irpef ma che, precisa la faq FC_4, non rientrando tra i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari erogati dall'Inps, devono essere indicati nel modulo FC1 – quadro FC4 tra i redditi esenti da imposta. Rispetto poi ai genitori separati o divorziati, l'istituto ha chiarito che i redditi del genitore non convivente non concorrono a determinare l'Isee del richiedente la prestazione agevolata per i minori. Ciò in quanto l'articolo 7 del Dpcm 159/2013 ha per destinatari solo i genitori non coniugati e non conviventi tra loro.