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Con sentenza n. 5714/2015 del 17 aprile 2015, il T.A.R. del Lazio ha annullato la circolare n. 2/2014 del 17 febbraio 2014 della Funzione Pubblica. A parere del Giudice, con la citata legge n. 125/2013 il legislatore ha voluto far riferimento a una nuova tipologia di “permesso” a giustificazione delle assenze per l’effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, ma che per la sua concreta applicazione ogni comparto della Pubblica Amministrazione debba disciplinarne l’utilizzo ricorrendo all’istituto contrattuale. Nelle more dell’emanazione di un provvedimento di concertazione che per il personale delle Forze Armate/Arma dei Carabinieri, regolamenti le assenze per effettuare le suddette prestazioni sanitarie (non legate a una patologia in atto), esse dovranno essere giustificate ricorrendo agli istituti che regolano le normali assenze dal servizio (licenza ordinaria, riposi ex legge n. 937/1977, recupero compensativo, permessi brevi, ecc.)...