Periodico di informazione delle Forze Armate, Forze di Polizia e Pubblico Impiego

  • L’art. 13 stabilisce della legge approvata prevede che il Governo dovrà adottare decreti legislativi, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, entro dodici mesi dalla scadenza del termine per l’esercizio della delega su varie materie tra cui,  la riorganizzazione delle funzioni di accertamento medico legale in caso di assenze dei dipendenti pubblici per malattia, con l’ attribuzione all’INPS delle relative competenze al fine di garantire l’effettività dei controlli. La previsione della facoltà, per le amministrazioni pubbliche, di promuovere il ricambio generazionale mediante la riduzione su base volontaria e non revocabile dell’orario di lavoro e della retribuzione del personale in procinto di essere collocato a riposo. La semplificazione delle norme in materia di valutazione dei dipendenti pubblici, di riconoscimento del merito e di premialità ed altro...

L’art. 12 del ddl Riforma PA contiene alcuni criteri ‘comuni’ per un novero di deleghe poi specificamente disciplinati dai tre articoli successivi, nei seguenti settori:

  • lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e connessi profili di organizzazione amministrativa;
  • partecipazioni societarie;
  • servizi pubblici locali.

I criteri comuni all’esercizio delle 3 deleghe sono:

  • elaborazione di un testo unico delle disposizioni in ciascuna materia, con le modifiche “strettamente” necessarie per il loro coordinamento;
  • coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni legislative vigenti, apportando le modifiche “strettamente” necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
  • risoluzione delle antinomie in base ai princìpi dell’ordinamento e alle discipline generali regolatrici della materia;
  • indicazione esplicita delle norme abrogate;
  • aggiornamento delle procedure, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell’azione amministrativa.

Il successivo art. 13 contiene una delega al fine del riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

Cosa prevede la delega?

L’art. 13 stabilisce che il Governo dovrà adottare decreti legislativi, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, entro dodici mesi dalla scadenza del termine per l’esercizio della delega di cui all’articolo 9, nel rispetto dei criteri stabiliti dall’art. 12 e dagli ulteriori princìpi e criteri direttivi:

  • previsione nelle procedure concorsuali pubbliche di meccanismi di valutazione finalizzati a valorizzare l’esperienza professionale acquisita da coloro che hanno avuto rapporti di lavoro flessibile con le amministrazioni pubbliche,  escludendo però i servizi prestati presso gli organi politici (lett.a))
  • accentramento dei concorsi per tutte le amministrazioni pubbliche e la revisione delle modalità di espletamento degli stessi, con l’introduzione di misure che ne garantiscano l’imparzialità (segretezza, pubblicità e preselezione dei componenti delle commissioni (lettera b)); la gestione dei concorsi per il reclutamento del personale degli enti locali da parte delle province o degli altri enti di area vasta (ivi comprese le città metropolitane) ; la definizione di limiti, assoluti e percentuali, in relazione al numero dei posti banditi, per gli idonei non vincitori; la riduzione dei termini di validità delle graduatorie;
  • l’introduzione di un sistema informativo nazionale, inteso alla formulazione di indirizzi generali e di parametri di riferimento, in grado di orientare la programmazione delle assunzioni, anche in relazione agli interventi di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (lettera c)); il rafforzamento del coordinamento e del controllo da parte del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in relazione alle assunzioni del personale appartenente alle categorie protette;
  • l’attribuzione all’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) di cómpiti di supporto tecnico, in favore del Dipartimento della funzione pubblica, nelle materie inerenti alla gestione del personale, previa stipula di apposita convenzione, e il rafforzamento della funzione di assistenza dell’ARAN nel settore della contrattazione collettiva integrativa(lettera d)). 
  • la concentrazione delle sedi di contrattazione integrativa, la revisione del relativo sistema di controlli ed il potenziamento degli strumenti di monitoraggio sulla stessa (lettera d)).
  • la determinazione dei termini e delle modalità di svolgimento della funzione di consulenza in materia di contrattazione integrativa (lettera d) citata);
  • la definizione delle materie escluse da quest’ultima, anche ai fini di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito e la parità di trattamento tra categorie omogenee, nonché di accelerare le procedure negoziali (lettera d) citata).
  • la rilevazione delle competenze dei lavoratori pubblici (lettera e));
  • la riorganizzazione delle funzioni di accertamento medico legale in caso di assenze dei dipendenti pubblici per malattia, con l’ attribuzione all’INPS delle relative competenze al fine di garantire l’effettività dei controlli (lettera f, introdotta nel corso dell’esame referente). Si prevede così che per tale attività vengano attribuite all’INPS le risorse attualmente impiegate per lo stesso fine dalle amministrazioni pubbliche e che per l’espletamento di queste nuove funzioni si faccia ricorso ai medici iscritti nelle liste speciali ad esaurimento istituite dall’articolo 4, comma 10-bis del decreto legge n. 101 del 2013. Tali liste comprendono il personale medico che alla data dell’entrata in vigore del DL 101 risultava inserito negli elenchi istituiti dal decreto legge n. 463 del 1983, il quale disponeva che per l’effettuazione delle visite mediche di controllo dei lavoratori l’Istituto nazionale della previdenza sociale istituisse presso le proprie sedi liste speciali formate da medici, a rapporto di impiego con pubbliche amministrazioni e da medici liberi professionisti, ai quali possono fare ricorso gli istituti previdenziali o i datori di lavoro. Si osserva che si verrebbe a creare, in tal modo, un ‘Polo Unico’ in capo all’Istituto previdenziale che gestirebbe le visite fiscali e il controllo dei certificati medici sia nel settore della PA che nel settore privato. Finora l’attività di verifica e controllo nel pubblico è svolta dalle ASL. (lett. f)):
  • la definizione di obiettivi di contenimento delle assunzioni, differenziati in base agli effettivi fabbisogni (lettera g));
  • disciplina delle forme di lavoro flessibile, con individuazione di limitate e tassative fattispecie, caratterizzate dalla compatibilità con la peculiarità del rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e con le esigenze organizzative e funzionali di queste ultime (lett. h));
  • previsione della facoltà, per le amministrazioni pubbliche, di promuovere il ricambio generazionale mediante la riduzione su base volontaria e non revocabile dell’orario di lavoro e della retribuzione del personale in procinto di essere collocato a riposo, garantendo, attraverso la contribuzione volontaria ad integrazione la possibilità di conseguire l’invarianza della contribuzione previdenziale, consentendo nel contempo, nei limiti delle risorse effettivamente accertate a seguito della conseguente minore spesa per retribuzioni, l’assunzione anticipata di nuovo personale, nel rispetto della normativa vigente in materia di vincoli assunzionali (lett. i));
  • progressivo superamento della dotazione organica come limite alle assunzioni fermi restando i limiti di spesa anche al fine di facilitare i processi di mobilità (lett. l));
  • semplificazione delle norme in materia di valutazione dei dipendenti pubblici, di riconoscimento del merito e di premialità; sviluppo di sistemi distinti per la misurazione dei risultati raggiunti dall’organizzazione e dei risultati raggiunti dai singoli dipendenti; potenziamento dei processi di valutazione indipendente del livello di efficienza e qualità dei servizi e delle attività delle amministrazioni pubbliche e degli impatti da queste prodotti; riduzione degli adempimenti in materia di programmazione anche attraverso una maggiore integrazione con il ciclo di bilancio; coordinamento della disciplina in materia di valutazione e controlli interni; previsione di forme di semplificazione specifiche per i diversi settori della pubblica amministrazione (lett. m));
  • introduzione di norme in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti finalizzate ad accelerare e rendere concreto e certo nei tempi di espletamento e di conclusione l’esercizio dell’azione disciplinare (lett. n));
  • rafforzamento del principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione e del conseguente regime di responsabilità dei dirigenti, attraverso l’esclusiva imputabilità agli stessi della responsabilità amministrativo-contabile per l’attività gestionale (lett. o));
  • razionalizzazione dei flussi informativi dalle amministrazioni territoriali alle amministrazioni centrali e concentrazione degli stessi in ambiti temporali definiti (lett. p));
  • riconoscimento alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano della potestà legislativa in materia di lavoro del proprio personale dipendente, (lett. q));
  • previsione della nomina, da parte delle amministrazioni pubbliche con più di 200 dipendenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, di un responsabile dei processi di inserimento (lett. r)).   Fonte: Giurdanella.it
Argomento: 
Pubblico Impiego