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La norma che stabilisce il trasferimento della gestione dei trattamenti economici del personale dei corpi di polizia (compresi i Carabinieri e la Guardia di finanza) che operano in Sicilia al centro di Latina non viola la Costituzione. Riguardo i mancati introiti per il bilancio regionale, la Sicilia e lo Stato devono trovare un accordo. Inoltre, occorre un aggiornamento delle norme di attuazione dello Statuto siciliano alla luce delle modifiche normative intervenute negli ultimi anni.
Queste, in sintesi, le conclusioni della Corte Costituzionale nella sentenza che ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità sollevata con ricorso del febbraio 2014 dalla Regione siciliana sull'articolo 1, comma 402, della legge 147/2013, che stabilisce: «Entro il 1º gennaio 2016, tutti i corpi di polizia, compresa l'Arma dei carabinieri, si avvalgono delle procedure informatiche del ministero dell'Economia e delle finanze − Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi - per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie. Entro il 1º gennaio 2016, le forze armate dovranno avvalersi delle procedure informatiche del ministero dell'Economia e delle finanze − Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie. Per le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, l'invio dei dati mensili di cui all'articolo 1, comma 447, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, cessa in corrispondenza della prima mensilità per il cui pagamento ci si avvale delle procedure informatiche indicate al primo e al secondo periodo del presente comma».
Sottrazione di risorse
Un trasferimento del sostituto d'imposta che ha comportato l'incasso dell'Irpef direttamente dallo Stato con una sottrazione di risorse per il bilancio siciliano pari a un centinaio di milioni, secondo stime della stessa Regione.
Per Palazzo dei Normanni la norma statale avrebbe violato sia alcuni articoli della Costituzione (81 primo comma, 97 primo comma, 119 primo e sesto comma), sia l'articolo 36 dello Statuto speciale. La Consulta, invece, con la sentenza n. 89/2015 stabilisce che in riferimento alla violazione degli articoli della Costituzione la questione di legittimità è inammissibile e per quanto concerne l'articolo 36 dello Statuto la questione di legittimità costituzionale è infondata.
Inoltre, due punti della sentenza contengono una sorta di "raccomandazione" per la Regione Siciliana e lo Stato. Il primo li invita a fare un uso corretto dello strumento pattizio che regola i rapporti tra loro: la Consulta, infatti, ritiene «che gli effetti conseguenti alle connessioni tra la norma impugnata e la disciplina della riscossione dell'Irpef, debbano indurre le parti a una riflessione sull'opportunità di porre in essere meccanismi pattizi nello spirito di leale collaborazione tra Stato e Regione, collaborazione che, nella specie, appare lo strumento più idoneo a risolvere problematiche come quella in esame che attengono all'equità più che alla legittimità».
Meccanismi pattizi cui guarda con attenzione l'assessore regionale all'Economia Alessandro Baccei, che ha già avviato da tempo un tavolo di confronto con lo Stato per risolvere appunto, tra le altre cose, questo tipo di problemi: «Quella - dice - è la strada da seguire e lo stiamo facendo. La Corte ha sostanzialmente detto che lo spostamento del sostituto d'imposta è legittimo, ma ha riconosciuto che c'è un danno per la Sicilia invitandoci a metterci d'accordo per risolvere il problema».
Il secondo punto, invece, riguarda l'attuazione delle norme statutarie: «Rimane il problema di fondo - scrivono i giudici costituzionali - già posto in rilievo con la sentenza n. 66/2001 - che a ben vedere molte delle difficoltà e dei contrasti sul regime di ripartizione delle entrate tra Stato e Regione Siciliana e di riscossione sono da addebitarsi alla mancanza di una normativa di attuazione dello Statuto che tenga conto delle profonde trasformazioni intervenute nel sistema tributario e nei rapporti finanziari tra i due soggetti istituzionali dall'epoca del Dpr 1074/1965».
(.quotidianoentilocali.ilsole24ore)