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L’assistenza del figlio malato è possibile grazie al diritto di astensione dal lavoro. Lo stesso è da commisurare all’età del bambino e comporta conseguenze diverse a seconda se si sia dipendenti del settore privato o pubblico.
Chi può chiedere il permesso
I permessi sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottanti o affidatari, che possono usufruirne in modo alternativo e mai contemporaneamente.
Malattia del figlio: cosa si intende
Secondo la circolare del Ministero del Lavoro 79/76 si verifica una patologia che fa sorgere il diritto di astenersi dal lavoro quando vi è uno stato peggiorativo della salute, dovuto ad un’alterazione anatomica e funzionale dell’organismo. È prevista la possibilità di usufruire del diritto di astenersi per malattia del figlio anche nel caso in cui venga prescritta una cura elioterapica: solo in questo caso è possibile usufruire del permesso per soggiorni al mare o in montagna con il figlio.
In merito all’arco temporale del permesso occorre fare delle precisazioni circa l’età del figlio. Fino al compimento del terzo anno di vita del bambino, è possibile usufruirne in modo illimitato. Dai tre agli otto anni del bambino invece il limite temporale è fissato in un totale di cinque giorni lavorativi l’anno per ciascun genitore. A tal proposito il Jobs Act del Governo Renzi prevede l’estensione del congedo parentale facoltativo fino ai 12 anni e quello parzialmente retribuito al 30% dagli attuali 3 anni a 6 anni. Tuttavia la norma non è stata ancora attuata in maniera definitiva, pertanto al momento non risulta applicabile.
Retribuzione: si e in quale caso
L’assenza per malattia del figlio riceve un trattamento diverso in base al rapporto di impiego: se dipendenti del settore privato, durante il periodo in oggetto non spetta alcuna retribuzione economica, matura invece l’anzianità di servizio e contributiva, ma non le ferie e la tredicesima mensilità.
Diversa la situazione nel caso in cui si goda di un rapporto di pubblico impiego: in questo caso infatti fino al compimento del terzo anno di vita del bambino, per 30 giorni l’anno è possibile usufruire del permesso per malattia del figlio retribuito al 100%, mentre i giorni eccedenti non sono retribuiti. Dopo il compimento del terzo anno è anche per il pubblico impiego usufruire di soli 5 giorni l’anno, permanendo il criterio della non retribuzione.
Se il figlio si ammala durante il godimento delle ferie è possibile chiedere la sospensione delle stesse e quindi usufruire del permesso per malattia senza sfruttare le ferie.
Figlio con handicap: la legge cambia
Una normativa diversa si applica nel caso in cui il figlio sia portatore di handicap: in questa eventualità trova applicazione la legge 104 del 1992, che prevede l’applicazione del congedo, la cui durata ha due anni e può essere goduto anche in modo frazionato. A differenza del diritto di astensione per malattia del figlio, il periodo è retribuito qualunque sia il settore lavorativo di appartenenza. Non è riconosciuto il congedo nel caso in cui il figlio sia ricoverato in una struttura specializzata. Dai 3 ai 18 anni invece il genitore ha diritto al congedo per 3 giorni mensili che possono essere frazionati o continuativi. Oltre i 18 anni di età invece è possibile usufruire dei 3 giorni di permesso qualora il figlio sia assistito esclusivamente dal genitore.
Documentazione necessaria
Per ottenere il riconoscimento del diritto di astensione dal lavoro per malattia del figlio è sufficiente presentare al datore di lavoro il certificato medico. Non è prevista la possibilità di visite fiscali in quanto tale tipo di controllo è previsto solo nel caso di malattia del dipendente.(/redazione.finanza.com)