Periodico di informazione delle Forze Armate, Forze di Polizia e Pubblico Impiego

I cittadini italiani residenti all’estero, iscritti all’AIRE, beneficiano dell’esenzione dall’IMU per un solo immobile posseduto in Italia a titolo di proprietà o usufrutto, purché non locato o concesso in comodato. L’agevolazione è tuttavia riconosciuta nei confronti dei soli soggetti pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, essendo pertanto esclusa nei confronti dei pensionati italiani e dei lavoratori all’estero. In vista della scadenza del 16 giugno 2015 per il versamento dell’acconto IMU, è utile riassumere quali sono i requisiti previsti dalla legge per l’assimilazione all’abitazione principale degli immobili dei pensionati all’estero.

La nozione di abitazione principale ai fini IMU è dettata dall’art. 13 del D.L. n. 201/2011. La norma qualifica come tale “l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”.
Al ricorrere di entrambe le condizioni (dimora abituale eresidenza), le abitazioni principali non sono soggette ad IMU, con l’unica eccezione degli immobili di lusso (aventi categoria catastale A/1, A/8 e A/9), per i quali l’IMU resta dovuta.
La nozione in commento avrebbe fortemente penalizzato i cittadini italiani residenti all’estero. Tali soggetti, infatti, vivendo stabilmente in un altro Paese e non utilizzando l’immobile ubicato in Italia, difficilmente potrebbero verificare sia il requisito della dimora abituale, sia quello della residenza anagrafica (in ragione dell’iscrizione all’AIRE).
Al fine di evitare questa disparità di trattamento, già la previgente disciplina IMU attribuiva ai Comuni la potestà regolamentare diassimilare all’abitazione principale, con il conseguente trattamento di favore, l’unità immobiliare posseduta in Italia, a titolo di proprietà o usufrutto, dai cittadini italiani residenti all’estero, a condizione che la stessa non risultasse locata. La disposizione in oggetto è stata modificata per effetto dell’art. 9-bis del D.L. n. 47/2014.
La norma prevede, con decorrenza dal 1° gennaio 2015, che si considera adibita ad abitazione principale: “una ed una sola unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), giàpensionatinei rispettivi Paesi di residenza, purché la stessa non risulti né locata né concessa in comodato”.
La novella ha pertanto eliminato, già a partire dallo scorso anno, la facoltà per i comuni di equiparare all’abitazione principale l’immobile posseduto dai cittadini italiani residenti all’estero, sostituendola con una regola di assimilazione automatica, connotata da requisiti particolarmente stringenti, applicabili per la prima volta dal 2015.
Si ricorda inoltre che ai sensi del medesimo art. 9-bis, comma 2, D.L. n. 47/2014, per tali unità immobiliari laTARI (tassa sui rifiuti) e TASI (tributo per i servizi indivisibili) sono applicate, per ciascun anno, nella misura ridottadi due terzi.
 

I requisiti per l’assimilazione all’abitazione principale

Le principali questioni interpretative sorte dopo l’approvazione della disposizione riguardavano la nozione di “pensionati nei rispettivi Paesi di residenza”. In particolare, non era chiaro se per potessero beneficiare dell’agevolazione anche i pensionati italiani che successivamente al pensionamento avessero trasferito la propria residenza in un altro Paese.
Il tema ha formato oggetto di un’interrogazione parlamentare (n. 5-05399 del 23 aprile 2015), in risposta alla quale il Sottosegretario all’Economia, Enrico Zanetti, ha chiarito la portata applicativa della nuova norma.
 
L’interpretazione fornita dal Ministero dell’Economia ha delimitato l’ambito di operatività della norma di favore, precisando che la titolarità di una pensione estera rappresenta condizioneessenziale per beneficiare dell’agevolazione, escludendo coloro che percepiscono un trattamento pensionistico erogato dallo Stato italiano. Così, ad esempio, nel caso in cui l’assegno pensionistico provenga dall’Italia, come nel caso dei pensionati INPS, l’immobile sarà considerato a disposizione, con la conseguenza che il cittadino italiano non residente è tenuto al versamento dell’IMU. Nel rispetto di tale vincolo potrà essere ricompresa qualunque tipologia di pensione, incluse quelle per invalidità.
Infine, nella risposta il MEF ha escluso che - in mancanza di un apposito intervento normativo che tenga conto dei conseguenti effetti finanziari a carico del bilancio dello Stato - rientri nella facoltà dei Comuni la possibilità di estendere con delibera regolamentare il perimetro dell’agevolazione nei confronti di tutti i cittadini non residenti