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Con il Messaggio del 16 luglio 2015 l’INPS fornisce le istruzioni operative sul prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità in situazione di gravità. Norma prevista dal Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 80 “misure per la conciliazione delle esigenze di cura, vita e di lavoro” in attuazione della legge delega 183/2014 c.d. Jobs Act.
Il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 80 “misure per la conciliazione delle esigenze di cura, vita e di lavoro” in attuazione della legge delega 183/2014 c.d. Jobs Act, ha apportato in via sperimentale per il solo anno 2015, alcune modifiche al Decreto Legislativo n. 151 del 26 marzo 2001 ovvero il Testo Unico sulla maternità e paternità.
Più nello specifico l’articolo 8 del D. lgs n. 80/2015 interviene nell’ambito delle disposizioni contenute nell’art. 33 del D. lgs n. 151/2001 ridefinendo, in via sperimentale per il solo anno 2015, il limite di età del figlio con disabilità in situazione di gravità entro cui i genitori possono fruire del prolungamento del congedo parentale.
La norma modificata prevede quindi la possibilità per i genitori di fruire del predetto beneficio entro il dodicesimo anno di vita del figlio con disabilità in situazione di gravità.
Il prolungamento del congedo parentale decorre a partire dalla conclusione del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente.
L’INPS rileva che alla luce del nuovo quadro normativo, i giorni fruiti fino al dodicesimo anno di vita del bambino – o fino al dodicesimo anno dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento – a titolo di congedo parentale ordinario e di prolungamento del congedo parentale non possono superare in totale i tre anni, con diritto per tutto il periodo alla indennità economica pari al 30% della retribuzione.
In base al vigente disposto normativo, i benefici previsti in favore dei genitori lavoratori per l’assistenza a figli con disabilità in situazione di gravità in alternativa al prolungamento del congedo parentale di cui all’art. 33 del Decreto Legislativo n. 151/2001 sono:tre giorni di permesso mensile, oppure le ore di riposo giornaliere per bambini, anche adottivi o affidati, fino a 3 anni di età;
- tre giorni di permesso mensile per bambini tra i 3 e i 12 anni di vita, oppure tra i 3 anni di vita e fino a 12 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.
A partire dal compimento del dodicesimo anno di età del figlio biologico, e dal dodicesimo anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato, i genitori possono fruire esclusivamente dei tre giorni di permesso mensile.
La Riforma è entrata subito in vigore a far data dal 25 giugno 2015, ovvero il giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, non vi è stato quindi un periodo di transizione. Per questa ragione l’INPS, nelle more dell’adeguamento degli applicativi informatici utilizzati per la presentazione della domanda on line, comunica che è consentita la presentazione della domanda in modalità cartacea utilizzando il modello rinvenibile sul sito internet dell’Istituto seguendo il seguente percorso: www.inps.it > modulistica > digitare nel campo “ricerca modulo” il seguente codice: SR08.
L’INPS chiarisce infine che la domanda cartacea va utilizzata solo dai genitori lavoratori dipendenti che fruiscono di periodi di prolungamento di congedo parentale dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015, per figli in età compresa tra gli 8 ed i 12 anni, oppure per minori in adozione o affidamento che si trovano tra l’8° ed il 12° anno di ingresso in famiglia.