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L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con un comunicato del 22 luglio, informa che molti pensionati stanno chiedendo informazioni in relazione al fatto che, sul cedolino della pensione del mese di agosto 2015, non è riportato il conguaglio derivante dalla presentazione del modello 730/2015.
A questo proposito, l’INPS comunica di aver attivato una complessa procedura d’urgenza, per assicurare la consueta erogazione dei rimborsi mediante l’emissione di mandati aggiuntivi rispetto a quelli con i quali verrà corrisposta la pensione del mese di agosto 2015.
L’Istituto precisa, quindi, che l’importo di tali mandati non può essere visibile sul cedolino di pensione che è al momento a disposizione dei pensionati.
I tempi e le lavorazioni necessarie per l’elaborazione della rata di agosto hanno consentito di caricare tutti i modelli 730 pervenuti entro il 30 giugno che, infatti, sono regolarmente già incorporati nel rateo pensionistico.
La procedura di urgenza è stata attivata per consentire di ovviare alle ristrettezze dei tempi rispetto agli anni precedenti, dovuti allo slittamento dei termini di presentazione delle dichiarazioni al 23 luglio 2015, come da Decreto del Presidente del Consiglio del 26 giugno 2015 e all’anticipo al primo del mese del pagamento delle pensioni delle gestioni pubbliche e dello spettacolo.
Con la collaborazione dell’Agenzia delle Entrate e degli intermediari autorizzati all’invio del 730, che hanno quotidianamente inviato all’Istituto i flussi delle dichiarazioni, è stato possibile elaborare tutte le dichiarazioni pervenute entro il 20 luglio e processarle per garantire la consueta erogazione dei rimborsi con la rata di agosto.
L’INPS evidenzia che saranno, invece, effettuati o avviati i conguagli a debito dal mese di settembre per tutte le dichiarazioni pervenute dopo il 30 giugno per la maggiore complessità delle elaborazioni, attesa la possibilità di rateizzare i predetti conguagli.
L’Istituto ricorda, altresì, che con il rateo di agosto saranno corrisposti anche gli arretrati di perequazione previsti dalla legge in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 70 del 2015.
Fonte: INPS