Tu sei qui
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 201 del 31 agosto 2015 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 07 agosto 2015 con il quale sono state ripartite le risorse finanziare stanziate per il 2014 quale indennità “una tantum” per il personale del comparto sicurezza-difesa e soccorso pubblico.
Con il decreto sono state ripartite le risorse disponibili (circa 99 milioni di €) per la c.d. “una tantum” 2014.
2. L’entità degli assegni una tantum è commisurata all’11,24 per cento dell’importo dei seguenti emolumenti:
a) assegno di funzione, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2014;
b) trattamento economico superiore correlato all’anzianità di servizio senza demerito, compresa quella nella qualifi ca e nel grado, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2014;
c) incrementi stipendiali parametrali non connessi a promozioni, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2014;
d) indennità operative non connesse a progressione in carriera, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2014;
e) progressione di carriera comunque denominata, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2014;
f) classi e scatti di stipendio previsti per il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, che sarebbero stati maturati dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2014;
g) 0,75 per cento del trattamento economico in godimento al 1° gennaio 2011 per il personale dirigente e per quello direttivo destinatario del trattamento dirigenziale, interessato all’applicazione dei meccanismi di adeguamento retributivo, di cui all’art. 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
h) scatti convenzionali disposti ai sensi del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con decorrenza dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2014;
i) maggiorazioni delle indennità di rischio spettanti al personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 64, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335, e dell’art. 45 del C.C.N.L. comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato del 24 maggio 2000, con decorrenza dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2014.