Periodico di informazione delle Forze Armate, Forze di Polizia e Pubblico Impiego

Chiarimenti dell'INPS sulle nuove modalità di erogazione del beneficio del congedo parentale, dopo le richieste da parte delle Strutture territoriali

 

 Con  messaggio n. 5805 del 18 settembre 2015 l’INPS illustra opportune precisazioni in merito al contenuto del messaggio Hermes n. 17400 del 30 ottobre 2013 per i casi di

o cessazione o modifica dei rapporti lavorativi delle madri beneficiarie relativamente agli aspetti innovati.

L’INPS infatti fa sapere di aver ricevuto numerose richieste di chiarimenti sulle nuove modalità di erogazione del beneficio relativo al congedo parentale da parte delle Strutture territoriali dell’INPS in riferimento alla suddetta procedura.

L’Istituto previdenziale precisa, in particolare:

  • per i casi di cessazione o modificazione del rapporto lavorativo: il termine iniziale dell’intervallo di tempo da considerare per quantificare i mesi di congedo parentale, coincide con la data di presentazione della domanda. Pertanto, il nuovo termine coincide con la data di presentazione della domanda, mentre il termine finale con il giorno di cessazione del rapporto lavorativo, da intendersi quale ultimo giorno lavorato, ovvero con il giorno di modifica del rapporto lavorativo;
  • per i casi di modificazione del rapporto lavorativo da tempo pieno a tempo parziale e viceversa, nell’individuare il periodo teorico di beneficio concedibile, il termine iniziale del periodo dovrà coincidere con la data di presentazione della domanda, mentre il termine da prendere a riferimento per il riproporzionamento del beneficio è il giorno di modificazione del rapporto lavorativo da tempo pieno a tempo parziale e viceversa. In tal modo, è possibile individuare, nell’ambito dei mesi di beneficio concessi, quanti debbano essere erogati pienamente e quanti, invece, debbano essere riconosciuti in maniera riproporzionata in funzione della modifica del rapporto lavorativo.

 



Fonte: http://www.lavoroediritti.com/2015/09/congedo-parentale-ulteriori-chiarimenti-inps/#ixzz3ma6KMVHM