Tu sei qui
La direzione generale per il personale militare ha aggiornato il “Compendio delle Disposizioni in Materia di Tutela della Maternità e Paternità e Congedi per Eventi e Cause Particolari”:Recependo in via sperimentale per il solo 2015 dal decreto legislativo 15 giugno 2015, nr. 80 che in particolare ha: Innalzato sino a 12 anni il limite di età del bambino per fruire del congedo; esteso fino al sesto anno di vita del figlio il periodo entro il quale detto congedo da diritto a una indennità pari al 30% della retribuzione; Ridotto a 5 giorni il termine minimo di preavviso per fruire di tale beneficio; Escluso gli appartenenti del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico dalla possibilità di fruire del congedo parentale in maniera frazionata in base oraria; Precisando che, nel caso in cui entrambi i genitori siano militari, a ciascuno di essi spettano, nei primi 3 anni di vita del minore, 45 giorni di congedo parentale interamente retribuiti, fermo restando il limite massimo di congedo retribuito in maniera parziale o intera, che tra padre e madre, non può superare complessivamente il limite di 6 mesi.
Adeguandosi all’orientamento del consiglio di stato, secondo il quale “i riposi orari giornalieri dei genitori” (c.d. riposi per allattamento) di cui agli artt. 39 e 40 del dlgs 26 marzo 2001 nr. 151 spettano al militare padre anche quando la madre non svolga alcuna attività lavorativa o, comunque, non svolga alcuna attività retribuita da terzi.
Fonte: INFODIFESA.IT