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Anche i dipendenti pubblici potranno essere licenziati senza obbligo di essere reintegrati come quelli privati. L'art. 18 infatti, come riformato dalla legge Fornero e più di recente dal Jobs Act, va applicato anche ai lavoratori della P.A
La vicenda prende le mosse dal licenziamento di un dirigente di un consorzio pubblico siciliano (dichiarato illegittimo in giudizio perché effettuato da un solo componente dell'ufficio disciplinare che invece era organo collegiale), ma si sofferma su un'importante questione sollevata dall'ente pubblico ricorrente che chiedeva di pronunciarsi sull'estensione dell'applicabilità del nuovo art. 18 (nella fattispecie modificato dalla legge Fornero) anche agli statali e, in caso di esito negativo, di adire la Corte Costituzionale sulla disparità del trattamento tra lavoro pubblico e privato.
Ma per gli Ermellini non c'è nessun dubbio: "è innegabile - infatti - che il nuovo testo dell'art. 18 della legge n. 300/70, come novellato dall'art. 1 legge n. 92/12, trovi applicazione ratione temporis al licenziamento per cui è processo e ciò a prescindere dalle iniziative normative di armonizzazione previste dalla legge c.d. Fornero".
Alla base della decisione, spiegano i giudici, c'è il tenore inequivocabile dell'art. 51 del Testo Unico del Pubblico Impiego (d.lgs. n. 165/2001) che prevede che lo statuto dei lavoratori, con le sue "successive modificazioni e integrazioni – si applichi anche – alle pubbliche amministrazioni a prescindere dal numero dei dipendenti".
Per cui non c'è bisogno neanche di tirare in ballo la Consulta: l'art. 18 deve ritenersi esteso al lavoro pubblico e non occorre nessuna norma di armonizzazione affinchè possa operarsi tale estensione.
Le implicazioni della decisione, com'è evidente, sono notevoli. Se l'art. 18, come riformato dalla legge Fornero, si estende al pubblico impiego senza se e senza ma, analogamente devono considerarsi estese anche le ultime modifiche apportate dal recente Jobs Act: per cui anche i pubblici impiegati potranno essere licenziati senza obbligo di reintegra (salvo le eccezioni previste per i licenziamenti discriminatori e taluni casi di licenziamenti disciplinari), e risarciti con un'indennità, checché ne possa dire il Governo, che sinora ha abbracciato la tesi contraria.
di Marina Crisafi
Fonte:
(www.StudioCataldi.it)