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I lavoratori cessati dal servizio per motivi diversi dai limiti di età possono esercitare la facoltà di riscatto/computo di periodi o servizi in costanza di attività lavorativa ovvero entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.
I chiarimenti riguardano i termini per la presentazione delle domande di riscatto o computo contributivo (artt. 1114 dpr n. 1092/1973), su cui l'Inpdap ha dato indicazioni con circolare n. 38/2004. L'Inpdap, in particolare, ha chiarito che i cessati dal servizio per motivi diversi dai limiti di età possono esercitare la facoltà di riscatto/computo di periodi o servizi in costanza di attività lavorativa ovvero entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro. Viceversa, qualora la cessazione avvenga per limiti di età, la domanda di riscatto/computo va presentata almeno due anni prima della risoluzione del rapporto di lavoro per raggiungimento di detto limite. Il termine, spiega l'Inps, deve intendersi dinamico con il variare dell'età per il collocamento a riposo d'ufficio da 65 anni a 66 e 3 mesi nel 2015, 66 armi e 7 mesi nel 2016 e così via negli anni successivi.
Per coloro che hanno raggiunto il diritto a pensione entro l'anno 2011 (con la cosiddetta salvaguardia), invece, il limite d'età cui riferirsi per la decorrenza del termine resta fissato a 65 anni. Infine, a risposta di numerosi quesiti l'Inps conferma che, giusto quanto disposto con circolare n. 38/2004 le istanze volte alla valorizzazione dei periodi o servizi computabili o riscattabili ai s'intendono utilmente prodotte se presentate almeno due anni prima della cessazione dal servizio per limiti di età ovvero, qualora la cessazione avvenga ad altro titolo, in costanza di attività lavorativa o dopo, ma entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di risoluzione del rapporto.