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Con un parere sullo schema di decreto del Ministro della difesa che definisce le modalità per l'adozione del sistema del doppio certificato di malattia per il personale militare, il Garante privacy ha chiesto di perfezionare in più punti il testo, al fine di renderlo pienamente conforme alla normativa in materia di protezione dei dati personali.
Il militare assente per motivi di salute deve trasmettere un certificato medico con la sola prognosi al superiore diretto ed un diverso certificato medico con prognosi e diagnosi al competente organo della sanità militare, che deve verificare la persistenza dell'idoneità psicofisica del personale alla detenzione o all'uso delle armi nello svolgimento delle attività istituzionali cui è preposto.
Questo secondo certificato, che riporta i dati sanitari diagnostici, non deve confluire nel fascicolo personale del militare. L'Amministrazione può comunque effettuare, tramite la Sanità militare (la Guardia di Finanza provvederà per il proprio personale), le visite di controllo per l'idoneità psicofisica previste dalle norme in vigore.
In caso di accertata inidoneità, i dati sanitari vengono comunicati alle Commissioni mediche per l'adozione dei provvedimenti conseguenti. Al superiore diretto saranno invece comunicati solo i dati di inidoneità privi della diagnosi.
Il Garante ha chiesto di identificare il responsabile del trattamento dei dati (ritenuto necessario dallo stesso Ministero) e di nominare il personale preposto al trattamento quale incaricato.
L'Autorità, inoltre, ha segnalato la necessità di adottare adeguate misure di sicurezza per la custodia delle informazioni e di definire precisi tempi della loro conservazione.
In particolare, per la gestione dei certificati si prevede l'uso di buste chiuse non trasparenti, con apposite diciture all'esterno e di armadi protetti posti in locali accessibili esclusivamente al personale autorizzato.
La trasmissione telematica dei certificati medici agli organi della Sanità militare sarà invece regolata da un altro decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare previo parere del Garante.
In allegato il testo integrale del parere