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Il provvedimento con cui un ente pubblico accoglie solo parzialmente un’istanza avanzata da un proprio dipendente, teso ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per la difesa giudiziale in un procedimento penale, che lo ha visto coinvolto per motivi di ufficio e nel quale è risultato assolto, è legittimo nella parte in cui – in relazione al tipo d’imputazione, alla non rilevante complessità, alla breve durata e all’attività difensiva adeguata al caso – stabilisce che la parcella è stata ingiustificatamente compilata dal difensore con riferimento ai massimi tabellari, piuttosto che alla media delle tariffe professionali.