Tu sei qui
Il prossimo 6 aprile la Corte Costituzionale sarà chiamata ad esprimersi sulla legittimità costituzionale dell'art. 1 comma 476 della legge 147 del 2013 (stabilità 2014).
La norma in questione aveva fornito un'interpretazione autentica sull'appplicazione della c.d. indennità compensativa istitutuita con gli art. 16 co. 3 (polizie civili) e 54 co. 3 (polizie militari) del DPR 164/2002 e poi modificata con le successive tornate contrattuali.
"476. L'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, e l'articolo 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, si interpretano nel senso che la prestazione lavorativa resa nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale non dà diritto a retribuzione a titolo di lavoro straordinario se non per le ore eccedenti l'ordinario turno di servizio giornaliero. Sono fatti salvi gli effetti delle sentenze passate in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge."
In buona sostanza, con questa norma infilata di straforo in una legge di stabilità, le amministrazioni del comparto, vistesi sistematimaticamente soccombenti in sede di giudizio amministrativo, hanno tentato di mettere uno scudo giuridico alla loro interpretazione, facendo salve solo le sentenze già passate in giudicato.
Gianluca Taccalozzi - Delegato Co.Ce.R.. - Guardia di Finanza.