Periodico di informazione delle Forze Armate, Forze di Polizia e Pubblico Impiego

L'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, come modificato dalla legge Fornero non si applica in caso di licenziamenti nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, dove resta in vigore la vecchia formulazione della norma. E’ quanto stabilito dalla Corte d'Appello di Bologna, nella sentenza 83/2016.

Nonostante la Corte di Cassazione abbia affermato il contrario (sentenza 24157/2015) – si legge su studiocataldi.it – la Corte bolognese ritiene che elementi a supporto della tesi di non applicabilità si possono desumere dalla lettera e dall'interpretazione delle norme, trattandosi dell'unica lettura compatibile con l'art. 97 della Costituzione. Infatti, la tutela meramente risarcitoria prevista per giusta causa o giustificato motivo, non risulterebbe compatibile con i principi di buon andamento della pubblica amministrazione.

Per la sentenza, spiegano gli esperti di studiocataldi.it, coesistono due diversi testi dell'art. 18: la formulazione originaria dello Statuto dei lavoratori, che vige per il lavoro pubblico privatizzato, e una versione modificata dalla riforma del 2012 valevole per il lavoro privato. Secondo i giudici che hanno emesso la sentenza, un mero ristoro economico "appare difficilmente compatibile con l'interesse pubblico a salvaguardare l'imparzialità dell'amministrazione".

Argomento: 
Sentenze