Periodico di informazione delle Forze Armate, Forze di Polizia e Pubblico Impiego

La legge prevede la prevenzione dei rischi di chi lavora tramite l’adozione di dispositivi di sicurezza e con la formazione, l’informazione e la sorveglianza; presso l’Amministrazione della Difesa le norme a tutela della sicurezza e della salute dei militari sui luoghi di lavoro sono state recepite nel 2010.  Con l’interrogazione a risposta orale illustrata di seguito si è chiesto al Ministro della Difesa se, in occasione del decesso del militare della Marina A. Schettini, risultavano adottati tutti i necessari dispositivi di sicurezza per calarsi dall’elicottero in occasione di addestramento.

 

Atto Senato, interrogazione a risposta orale 3-02727, presentata da Bruno Marton giovedì 31 marzo 2016, seduta n.601 MARTON, SANTANGELO, CRIMI – Al Ministro della difesa – Premesso che:

l’emanazione del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, ha consentito all’Italia di adeguarsi aglistandard normativi internazionali ed europei in tema di salute e sicurezza sul lavoro;

la normativa promuove la prevenzione dei rischi lavorativi non solo tramite l’adozione di specifici dispositivi di sicurezza, ma anche attraverso la formazione, l’informazione e la sorveglianza. Nel citato decreto legislativo n. 81 del 2008, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, e successive modificazioni e integrazioni, sono presenti specifiche prescrizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sia a carico del datore di lavoro, che ha l’obbligo giuridico di valutare i rischi e porre in essere tutte le misure necessarie per prevenirlo senza eccezioni o ritardi, sia a carico degli stessi lavoratori. Difatti, a giudizio degli interroganti, l’efficacia del sistema della prevenzione è assicurata soltanto se i lavoratori stessi sono consapevoli di avere il diritto irrinunciabile ad un luogo di lavoro rispettoso delle norme vigenti;

presso l’amministrazione della difesa la normativa a tutela della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro è stata recepita con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare;

a seguito dell’entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica, con riferimento alle disposizioni che riguardano la sicurezza sui luoghi di lavoro (artt. da 244 a 264), lo Stato maggiore dell’Esercito ha emanato una specifica direttiva (prot. n. 5469/2010), con la quale sono state definite le linee guida per l’individuazione dei comandanti a cui sono attribuite funzioni, responsabilità e obblighi del “datore di lavoro”, in linea con quanto stabilito dal decreto legislativo n. 81;

secondo quanto dettato dalla normativa nazionale, recepita altresì dallo Stato maggiore dell’Esercito, il datore di lavoro ha l’obbligo di salvaguardare l’integrità psicofisica dei lavoratori eliminando o cercando di ridurre al massimo i rischi che possono procurare loro dei danni; il datore di lavoro provvede altresì, a norma dell’art. 36 del decreto legislativo n. 81 del 2008, “affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione” attraverso i percorsi di informazione e addestramento necessari per apprendere le regole e le metodologie che fanno parte del sistema di prevenzione. Tra gli adempimenti sulla sicurezza sul lavoro, un ulteriore importante obbligo del datore di lavoro è la valutazione dei rischi inerenti alla sicurezza e alla salute dei lavoratori, attraverso la quale viene redatto successivamente il documento per la valutazione dei rischi (DVR), ossia il documento che attesta tutte le misure di prevenzione e protezione adottate per migliorare i livelli di sicurezza, ivi compresi i dispositivi di protezione individuale (DPI);

gli articoli 115 e 116 del decreto legislativo n. 81 disciplinano rispettivamente i sistemi di protezione contro le cadute dall’alto e gli obblighi dei datori di lavoro concernenti l’impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi, ivi compresi gli obblighi relativi alla formazione del personale, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi di abilitazione di cui all’allegato XXI;

il 15 marzo 2016 il quotidiano on line “la Repubblica” edizione di Bari riporta la notizia della morte di un militare della Marina di 32 anni, Alessandro Schettini, avvenuta a seguito della caduta, da 30 metri di altezza, da un elicottero, durante un’esercitazione militare. L’articolo precisa che l’incidente è avvenuto intorno alle 19 nei pressi di un aeroporto militare dismesso che si trova fra Manduria e Oria, al confine tra le province di Taranto e Brindisi. Schettini, sottocapo di seconda classe della Marinamilitare originario di Ostuni, era impegnato in un’attività addestrativa a bordo di un elicottero SH90 in forza al quarto gruppo elicotteri di Grottaglie;

la dinamica dell’incidente, secondo quanto riportato, risulta poco chiara; sembra che ilmilitare dovesse utilizzare un verricello per calarsi dall’elicottero in movimento, quando è precipitato al suolo da un’altezza di circa 30 metri. A parere degli interroganti ci sono ampie probabilità che anche in questo caso non siano stati adottati gli obbligatori dispositivi di sicurezza;

considerato che i firmatari del presente atto di sindacato ispettivo hanno presentato un’interrogazione all’indirizzo del dicastero della difesa (atto 3-02479 del 12 gennaio 2016), che non ha ricevuto risposta, sullo stato di attuazione della normativa di sicurezza nelle forze armate. In questo atto, infatti, si chiedeva al Ministro, oltre all’individuazione delle responsabilità, di voler predisporre controlli permanenti, al fine di monitorare l’osservanza della citata normativa, tenendo conto del numero di incidenti e di morti registrati in questo ambito negli ultimi anni,

si chiede di sapere:

 

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se abbia assunto i provvedimenti di competenza per individuare eventuali responsabilità relativamente alla violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;

quali provvedimenti siano stati fino ad oggi assunti per impedire il ripetersi di incidenti mortali e se siano in corso controlli per verificare se il personale abilitato in quota sia dotato di tutta l’attrezzatura antinfortunistica del caso, nonché della relativa idoneità medico-legale;

se non ritenga, anche alla luce di questo nuovo ed ulteriore incidente, di doverpredisporre controlli permanenti, al fine di monitorare l’osservanza della normativa, tenendo conto dei dati relativi al numero di incidenti e di morti registrati in questo ambito negli ultimi anni;

se, a seguito di eventuale accertamento di responsabilità per violazione degli obblighi di sicurezza, non ritenga doveroso adottare tutti i provvedimenti di competenza per fornire, quanto prima, assistenza sanitaria, economica e morale alle famiglie deimilitari deceduti, nonché riconoscendo alle famiglie stesse i benefici per gli equiparati alle vittime del dovere.

Argomento: 
Parlamento