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I Consulenti del Lavoro rendono noto che la legge n. 92/2012 aveva previsto, in via sperimentale per gli anni 2013-2014-2015, l’istituzione di un beneficio in favore dei padri lavoratori dipendenti a seguito della nascita del figlio, consistente nello specifico di un giorno di congedo obbligatorio e due giorni di congedo facoltativo.
La Legge di stabilità 2016, sempre in forma sperimentale, proroga il diritto al sostegno della genitorialità per tutto l’anno in corso prevedendo l’aumento da un giorno a due per il congedo obbligatorio e lasciando inalterati i due giorni di congedo facoltativo.
Tale astensione obbligatoria prevede che il padre, entro cinque mesi dalla nascita del figlio, si astenga dall’attività lavorativa per due giorni anche non consecutivi. Essendo lo stesso un diritto esclusivo del padre i due giorni possono essere goduti anche durante l’astensione della madre.
Altri due giorni potranno essere goduti, ma in alternativa al congedo di maternità della madre, in via facoltativa. In tale ipotesi la madre avrà una diminuzione del periodo di congedo per il numero di giorni fruiti dal padre lavoratore, con un’anticipazione del termine finale del congedo. Il congedo facoltativo del padre può essere usufruito anche in concomitanza al congedo della madre, ma sempre nel limite del quinto mese della nascita del figlio.
Queste giornate di assenza sono a carico dell’INPS il quale erogherà un’indennità pari al 100% della retribuzione globale.
Tali giornate sono un diritto anche del padre adottivo o affidatario.
Onere del padre è comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni di assenza almeno 15 giorni prima e possibilmente tali giornate dovrebbero coincidere con l’evento della nascita.
Qualora il padre optasse per fruire anche del congedo facoltativo, alla richiesta da presentare al datore di lavoro va allegata una dichiarazione della madre lavoratrice che si astiene dalla fruizione di tali giornate. Tale comunicazione dovrà essere inviata anche al datore di lavoro della madre
Fonte: Il personale.it