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Stop alle imposte di registro e di bollo in tutte le cause di modesto valore, anche nei gradi successivi al giudice di pace. Lo ha confermato il ministero della giustizia con la circolare n. 4128/2016 (qui sotto allegata), inviata ai presidenti della corte di Cassazione, delle corti d'appello e dei tribunali ordinari, sul "regime fiscale delle spese nelle cause di competenza del giudice di pace di valore inferiore ad euro 1.033 trattate in grado di appello dinanzi al tribunale".
Allineandosi alla più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 16310/2014) e al fisco (risoluzione Agenzia delle entrate n. 97/E/2014), via Arenula ha affermato che è coerente un'esenzione generalizzata per le cause di minore valore indipendentemente dal giudice adito.
Un chiarimento, spiega la nota del ministero, necessario a seguito dei numerosi quesiti pervenuti alla direzione generale della giustizia civile, sulla possibilità di applicare o meno ai provvedimenti del giudice ordinario l'esenzione dal pagamento dell'imposta prevista dall'art. 46 della l. n. 374/1991.
Per cui viene ribadito che il regime di esenzione inizialmente circoscritto agli atti del giudice di pace va esteso ad ogni altro provvedimento adottato in tutti i gradi di giudizio, purché relativo a procedimenti di valore non eccedente i 1.033 euro.
di Marina Crisafi -