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Mettere a tacere il militare danneggiato, affermando con frasi “copia e incolla” sempre uguali per casi simili, che la sua patologia non dipende da cause di servizio ma da altri fattori predisponenti, può significare per il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio prendersi un sonoro schiaffo giuridico dal Tribunale amministrativo di turno, i cui Magistrati non esitano a rimproverarne il sorprendente e negativo modus operandi.
E’ quello che è accaduto con la pronuncia n. 462/16 del Tar Firenze
Una causa dove il militare ha contestato il decreto della Direzione Generale della Previdenza Militare, della Leva e del Collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati nonché il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio nelle parti in cui si sostiene che la sua patologia non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio (ha inoltre contestato i verbali redatti dal Dipartimento Militare di Medicina Legale della Commissione Medica Ospedaliera).
Equo indennizzo
La domanda è stata posta in giudizio per accertare e riconoscere il diritto del militare a percepire l’equo indennizzo.
Inutile dire che stiamo commentando una sentenza dove il Tar mette in evidenza l’autentica sciatteria del CVCS nella gestione del dossier del militare, il quale purtroppocontrae una patologia in occasione della prestazione del servizio in territorio di guerra ove, nell’ambito di un contesto ambientale altamente inquinato, entra in contatto con esalazioni e residui tossici derivanti dalla combustione ed ossidazione di metalli pesanti.
CVCS umiliato dal Tar
Il Tar Firenze è talmente caustico con il CVCS che un periodo della sentenza merita di essere riportato per intero: “…si tratta di affermazione stereotipa, in quanto – secondo l’ampia casistica in materia, più volte sottoposta al vaglio di questo Tribunale – ripetutamente usata, con una abusata tecnica redazionale “a stampone” dal medesimo Comitato in numerosissimi casi analoghi, come tale doppiamente inspiegabile e tanto più sorprendente. Si tratta, infatti, di valutazione proveniente da organo tecnico-amministrativo di cui fanno parte giudici provenienti dalle diverse magistrature, avvocati dello Stato, dirigenti statali, ufficiali medici superiori e qualifiche equiparate della Polizia di Stato, funzionari medici delle amministrazioni dello Stato: cioè quello che dovrebbe essere il fior fiore delle capacità e competenze in materia di procedimenti amministrativi e scienze medico-legali. Come tale, esso Comitato dovrebbe assicurare al cittadino il massimo grado di rispetto dei fondamentali canoni di buona azione amministrativa di carattere discrezionale, in termini di motivazione, adeguatezza istruttoria, logicità, imparzialità e trasparenza“.
Questa sentenza è emblematica perché mostra come un Organismo che dovrebbe esprimere il meglio della scienza e conoscenza, finisce per annichilire i diritti di chi subisce gravi danni, rendendo verdetti privi di attendibilità: fortunatamente vi pone rimedio l’avveduta Magistratura che, in occasione di questa causa, trasmette pure il fascicolo alla Procura della Corte dei Conti ritenendo il danno erariale causato dalla negligenza del CVCS, fonte di massiccio contenzioso!
[1] Tar Firenze, sentenza n. 462 del 15.03.2016.
AVV,. FRANCESCO PANDOLFI (FONTE pandolfistudiolegale.it)