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La Corte dei Conti giudica i ricorsi in materia di pensione, a carico totale o parziale dello Stato: tale giurisdizione è esclusiva e ricomprende tutte le controversie funzionali alla pensione (diritto alla pensione e questioni connesse come riscatto di periodi di servizio, ricongiunzione di periodi assicurativi, assegni accessori, interessi e rivalutazione, recupero di somme indebitamente erogate).
Al contrario, rimangono fuori da questo ambito le controversie che non concernono il trattamento pensionistico, bensì il trattamento di fine rapporto, quale che sia la sua declinazione: indennità premio di servizio, indennità di buonuscita, TFR.
Con riferimento alle controversie attinenti a problemi pensionistici, spettano in via esclusiva alla giurisdizione della Corte dei Conti, a norma del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, art. 3, comma 3, artt. 13 e 62, tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle nelle quali si alleghi, a fondamento della pretesa, l’inadempimento o l’inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell’ente obbligato, ivi comprese le controversie volte ad ottenere, anche in via autonoma, il pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi sui ratei del trattamento pensionistico tardivamente corrisposti. Ed il giudice della pensione è competente a conoscere anche dei relativi contributi, e quindi della sufficienza od eccedenza degli stessi rispetto alla pensione per la quale ha giurisdizione”.
Quando non si tratta di questioni funzionali al trattamento pensionistico, bensì al trattamento di fine rapporto, la giurisdizione è dell’autorità giudiziaria ordinaria