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I congedi obbligatori per i padri lavoratori dipendenti, come disposto dall’art. 1, della legge n. 232 del 11 dicembre 2016, (c.d. legge di bilancio 2017) sono stati prorogati anche per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenute nell’anno solare 2017.
Il Messaggio 828 del 24 febbraio 2017 fornisce indicazioni sul congedo obbligatorio che è pari a due giorni da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita o dall’ingresso in famiglia o in Italia (in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale) del minore.
Il congedo facoltativo per i padri non è prorogato per l’anno 2017 e pertanto non potrà essere fruito né indennizzato da parte dell’Istituto.
Argomento:
Circolari Inps-Inpdap