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Martedì prossimo verrà illustrato in Commissione Bilancio della Camera, dall'On. Scanu - presidente della Commissione di inchiesta sull'Uranio Impoverito - l'emendamento alla Legge di Stabilità che interviene in materia di assistenza e previdenza e tutela della sicurezza dei militari. L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sarà attuata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
Questo il testo dell'emendamento sottoscritto da rappresentanti di diversi gruppi parlamentari (PD,Cinque stelle, Centro Democratico, Socialisti).
A.C. 4768
EMENDAMENTO
Art. 1
Dopo il comma 376, aggiungere i seguenti:
“376-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco si applicano le disposizioni del testo unico per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.L'assicurazione di detto personale è attuata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) con il sistema di gestione per conto dello Stato di cui al decreto del Ministro del tesoro 10 ottobre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1986.Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, il Ministro della difesa, il Ministro dell’interno, il Ministro della giustizia e il Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede alla modifica e all'integrazione delle tabelle di cui agli articoli 3 e 211 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, su proposta della commissione scientifica istituita ai sensi del comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, formulata previa individuazione delle malattie professionali derivanti dalle attività del personale di cui al comma 1 sulla base della verifica delle denunce ricevute.All’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, dopo le parole «del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» sono aggiunte le parole «del Ministero della difesa, il Ministero dell’interno, il Ministero dell’economia e finanze».
376-ter. Al personale di cui al comma 376-bis continuano ad applicarsi gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di cura e degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata nonché le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461.
376-quater. L’assolvimento dell’obbligo di denuncia di infortunio sul lavoro o di malattia professionale di cui all’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 costituisce condizione di procedibilità della domanda di riconoscimento del diritto alla provvidenza dell’equo indennizzo. L'accertamento positivo sulla sussistenza del nesso di causalità tra l'attività lavorativa e l’infortunio sul lavoro o la malattia professionale effettuato dall'INAIL è vincolante anche ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della medesima lesione od infermità. Le prestazioni garantite dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sono cumulabili con le provvidenze previste in favore delle vittime del terrorismo, della criminalità e del dovere, dei familiari di militari vittime del servizio nonché con i trattamenti privilegiati ordinari o speciali correlati alla causa di servizio, con esclusione dell’equo indennizzo.
376-quinquies. Le Amministrazioni di cuial comma 376-bis, trasmettono all’Inail entro 12 mesi, con modalità da concordare, la denuncia telematica di infortunio sul lavoro o di malattia professionale per l’evento lesivo o infermità che costituisce oggetto del procedimento, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, per l’accertamento della dipendenza della lesione o dell’infermità da causa di servizio.Gli infortuni sul lavoro verificatisi e le malattie professionali manifestatesi prima dell’entrata in vigore della presente legge e in relazione ai quali sia già intervenuto un provvedimento definitivo sulla dipendenza da causa di servizio, senza concessione della provvidenza dell’equo indennizzo, possono essere denunciati all’INAIL, a pena di decadenza, entro 12 mesi.
376-sexies. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:
«Art. 3-bis. (Obblighi del datore di lavoro committente e sorveglianza sanitaria nell'ambito dell'Amministrazione della difesa).
1. Per il personale utilizzato dalle imprese appaltatrici per lo svolgimento dei servizi, lavori, opere o forniture cui si applicano le disposizioni dell'articolo 256 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, gli obblighi e gli adempimenti previsti dal presente decreto sono a carico del datore di lavoro delle medesime, fatti salvi gli obblighi del datore di lavoro committente previsti dall'articolo 26 del presente decreto legislativo.
2. Nell'ambito dell'Amministrazione della difesa, le visite e gli accertamenti sanitari finalizzati alle verifiche previste dall'articolo 41, comma 4, del presente decreto legislativo sono effettuati dal medico competente, che, per accertamenti diagnostici, può avvalersi degli organi della Sanità militare, ai sensi dell'articolo 929 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e del libro quarto, titolo II, capo II, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
3. Ai fini della tutela della salute dei lavoratori civili e militari dell'Amministrazione della difesa, fatta salva la piena autonomia del medico competente, il Servizio sanitario militare, vista la specificità delle Forze Armate:
a) effettua attività di studio e ricerca in materia di medicina occupazionale, trasferendone i risultati a favore degli organismi delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della Difesa, per incrementare le misure sanitarie finalizzate a prevenire danni alla salute del personale militare e civile dell'Amministrazione della difesa;
b) fornisce consulenza e indirizzi generali in materia di medicina occupazionale, tenendo conto della necessità di salvaguardare l'operatività e l'efficienza delle Forze armate;
c) definisce eventuali procedure per la valutazione dei rischi per la salute elaborando, altresì, i protocolli da applicare per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori militari e civili dell'Amministrazione della difesa, tenendo conto dei rischi tipici dell'attività svolta.»;
b) all’articolo 9, comma 4, dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente:
«d-ter) fornisce alle Forze armate, alle Forze di polizia e ai vigili del fuocoassistenza e consulenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro»;
c) all'articolo 13, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis, l'attività di vigilanza nei luoghi di lavoro delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e dei Vigili del fuoco è condotta da nuclei composti dal personale ispettivo del ministero interessato e dell'Ispettorato Nazionale del lavoro, con le modalità stabilite dal Comitato di indirizzo di cui al successivo comma 2-bis»;
2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis.Presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali è istituito il Comitato di indirizzo sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro delle Forze armate,delle Forze di Polizia e dei Vigili del fuoco di seguito denominato «Comitato». Il Comitato è presieduto dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali ed è composto da un rappresentante per ciascuno dei ministeri della salute, dell’ambiente e della tutela del mare,della difesa, dell’interno, dell’economia e delle finanze, della giustizia. Al Comitato partecipa, con funzione consultiva, un rappresentante dell'INAIL.Il Comitato di cui al comma 2-bis ha il compito di:a) stabilire le linee-guida della vigilanza a livello nazionale nei luoghi di lavoro delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco;b) disciplinare le modalità con cui condurre l’attività ispettiva anche tenuto conto delle particolari esigenze di riservatezza;
«2-ter Il personale dell’ispettorato nazionale del lavoro destinato allo svolgimento delle attività di vigilanza di cui al comma 1-bis deve essere in possesso di adeguata abilitazione di sicurezza, qualora prevista.».
376-septies. All’articolo 206-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo le parole: «con il Ministro della salute», sono inserite le seguenti: «sentita la Commissione di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».
376-octies. All’articolo 1, comma 564, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole «coloro che abbiano» sono aggiunte le parole «riportato lesioni o».
376-novies. Ai fini dell’attuazione dei commi da 376-bis a 376-octies è autorizzata la spesa di 500 mila euro a decorrere dall’anno 2018.
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Firmato da:
SCANU, DAMIANO, MARAZZITI, CATALANO CATALANO Ivan, AMATO MARIA, DURANTI, BOCCUZZI, BRANDOLIN GIORGIO, CAPELLI ROBERTO, CASATI, PAOLA BOLDRINI,CARELLA RENZO, CARRA MARCO,CARROZZA MARIA CHIARA, CARUSO MARIO, CARUSO Mario,CASELLATO FLORIANA, COVA PAOLO,CRIVELLARI DIEGO, DALLAI LUIGI, DI MAIO MARCO, FAUTTILLI FEDERICO, FAUTTILLI Federico,FONTANA CINZIA MARIA, GARAVINI LAURA, GRILLOGIULIA, GRILLO Giulia,IANNUZZIBARBATO TINO, MAESTRI ANDREA, MALISANI GIANNA, MARZANOMICHELA, MAZZOLIALESSANDRO, MINNUCCI EMILIANO, MONTRONI DANIELE, MURA ROMINA, PASTORELLI ORESTE, PATRIARCA EDOARDO, PINNAPAOLA, PREZIOSI ERNESTO, RIBADO FRANCESCO, SANNA GIOVANNA, SBERNAMARIO, RIZZO GIANLUCA, ZANINGIORGIO, ZARDINI DIEGO