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Dal 13 gennaio 2018, cambiano le regole per le visite fiscali, con l’entrata in vigore del decreto n. 206 del 17.10.2017 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 dicembre), che stabilisce nuove procedure per l’accertamento delle assenze per malattia dei lavoratori del pubblico impiego, in applicazione della riforma Madia.
Il provvedimento mantiene inalterate le differenze delle fasce orarie di reperibilità tra pubblici e privati (rispettivamente per i primi dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, e per i secondi dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19), ma i dipendenti pubblici (3 milioni e 300mila lavoratori e lavoratrici) potranno essere sottoposti più volte alle visite fiscali per lo stesso periodo di malattia. E’ questa la principale novità, che investe il personale delle pubbliche amministrazioni. Ciò si traduce nella possibilità che le visite fiscali potranno essere effettuate con cadenza “sistematica e ripetitiva”, anche a ridosso di festività e di riposo settimanale, fin dal primo giorno di assenza dal lavoro. Una previsione che finora era espressamente esclusa: il dipendente pubblico, già raggiunto da una visita fiscale, infatti, non poteva essere sottoposto ad altri controlli nello stesso periodo di malattia.
Sono esonerati dal rispetto delle fasce di reperibilità coloro che sono affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita, chi per causa di servizio abbia subito menomazioni gravi, o chi abbia avuto il riconoscimento di una invalidità pari o superiore al 67%. Queste circostanze ovviamente devono essere supportate da adeguata documentazione.
La competenza esclusiva di disporre le visite mediche di controllo è in capo all’Inps che dal 1° settembre 2017, avendo assunto tale funzione con l’Istituzione del Polo Unico, può svolgerle sia d’ufficio sia su richiesta dei datori di lavoro pubblici e privati. In quest’ultimo caso, la procedura prevede che la domanda debba essere inoltrata all’Inps, il quale a sua volta incaricherà il medico di effettuare la visita nella stessa giornata o al massimo nella giornata successiva la richiesta.
Qualora il lavoratore pubblico o privato risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l’intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l’ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da un precedente controllo. Al termine della visita, il medico fiscale dovrà redigere un verbale di accertamento con la valutazione sulla capacità o incapacità lavorativa riscontrata, che trasmetterà per via telematica all’Inps e al datore di lavoro (una copia viene messa a disposizione anche del dipendente).
Una eventuale contestazione dell’esito della visita fiscale deve essere annotata dal medico nel verbale, da far firmare al lavoratore. In questo caso, il dipendente sarà successivamente invitato a sottoporsi a visita fiscale, nel primo giorno utile, presso l’Ufficio medico legale dell’Inps competente per territorio, per il giudizio definitivo. Comunque, se dovesse rifiutarsi di sottoscrivere il verbale, il medico deve darne tempestivamente notizia all’Inps e predisporre un apposito invito a visita ambulatoriale.