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La sezione I bis del TAR Lazio con la sentenza n. 409 del 2018 la ha annullato il provvedimento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri con il quale era stata negata l'autorizzazione all'Associazione UNFORCED costituita da carabinieri ex forestali.
I ricorrenti hanno impugnato la mancata autorizzazione. Essi, ex appartenenti al Corpo Forestale dello Stato e transitati ex lege nell’Arma dei Carabinieri, facevano presente che l’Unione Forestali Carabinieri Diritti – Unforced non aveva ottenuto l’autorizzazione perché l’Amministrazione aveva dedotto la natura sindacale della stessa, vietata ex art. 1475, comma 2, D.lgs. 66/2010, da alcuni punti dello statuto.
Il Ministro della Difesa ha negato l’autorizzazione richiesta ritenendo che “il sodalizio aspira di fatto allo svolgimento di funzioni sindacali, a nulla valendo la precisazione contenuta nello statuto in base alla quale “l’associazione non ha ... carattere sindacale ed è fatto divieto assoluto agli organi nazionali e/o territoriali dell’associazione o ai soci di porre in essere comportamenti configurabili come sindacali”.
Per il Tar, rientra, invece, nel campo della libera manifestazione del pensiero anche allo scopo di modificare l’assetto giuridico dell’ordinamento militare per quanto attiene alle libertà sindacali e politiche, fondare associazioni che si propongano questo scopo proprio perché, consapevoli di limiti attualmente posti dall’ordinamento, vogliono promuover le condizioni per superare tale assetto ritenuto non più conforme all’ordinamento giuridico nazionale ed internazionale attualmente in essere.