Periodico di informazione delle Forze Armate, Forze di Polizia e Pubblico Impiego

0Il militare che per circostanze indipendenti dalla sua volontà non ha potuto accedere alla categoria dell’ausiliaria, a causa per esempio della sua inidoneità psico-fisica, di malattia, infermità, ecc., ha diritto ad ottenere l’applicazione di un beneficio economico, il cosiddetto “moltiplicatore”, che si traduce in un incremento della propria pensione.

È quanto stabilito dalla recentissima sentenza n. 162 del 19.12.2017 emessa dalla Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale Regionale per la Sardegna, la quale dà una corretta interpretazione dell’art. 3 comma 7 del D. Lgs. 165/1997, norma che prevede appunto la concessione di detto beneficio economico.

Tale riconoscimento, da parte della giurisprudenza, di fatto rimuove quella disparità di trattamento esistente tra il militare che si è congedato per raggiungimento del limite di età ed il militare che è cessato dal servizio per inidoneità psico-fisica. Soltanto il primo, infatti, può accedere all’istituto dell’ausiliaria che prevede la possibilità di essere richiamato nuovamente in servizio, per un massimo di cinque anni, per lo svolgimento di attività in favore dell’amministrazione di appartenenza o di altre pubbliche amministrazioni statali e territoriali, percependo un’indennità annua che si aggiunge al trattamento di quiescenza e che poi viene anche conteggiata ai fini previdenziali. Non può invece usufruire dell’istituto dell’ausiliaria il militare che non è in possesso dei requisiti psico-fisici, il quale non ha quindi diritto alla citata indennità annua, né ad alcun incremento della pensione.

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