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Dal 2018, il padre lavoratore dipendente ha diritto a quattro giorni di congedo obbligatorio da fruire entro i primi cinque mesi dalla nascita del figlio o dall’ingresso in famiglia o in Italia del minore (in caso di adozione e affidamento nazionale o internazionale). A ricordarlo è l’Inps spiegando che i giorni, come precisa l’articolo 1, comma 354, legge 11 dicembre 2016, n. 232, possono essere goduti anche in via non continuativa.
Dal 2018 è prevista, inoltre, la possibilità per il padre lavoratore dipendente di fruire di un ulteriore giorno di congedo facoltativo, in sostituzione al periodo di astensione obbligatoria spettante alla madre. “Tali diritti – ha spiegato l’Inps – non possono essere sottoposti a valutazioni discrezionali da parte del datore di lavoro”.