Periodico di informazione delle Forze Armate, Forze di Polizia e Pubblico Impiego

Se nevica, l'assenza dei dipendenti la paga lo Stato.  E' la tesi della segreteria generale della Corte dei conti (si badi bene è la direzione amministrativa, non i giudici contabili), secondo la quale se i lavoratori non possono raggiungere il posto di lavoro per colpa della neve, la giornata persa va comunque retribuita. Così si è espressa, appunto la segreteria, a proposito della nevicata del 26 febbraio scorso, che mandò Roma in tilt, chiedendo all'Aran,  di condividere tale tesi con richiesta di parere n. 2179 del 5 marzo scorso.

In caso di neve lo Stato paga l'assenza dei dipendenti

La segreteria generale della Corte ha statuito che la mancata resa della prestazione lavorativa di quel giorno, da parte dei suoi dipendenti, non può incidere in modo negativo sulla sfera giuridica dei lavoratori, piuttosto va considerata pari al "rischio di impresa" dell'amministrazione pubblica, con la considerazione che la neve di quel giorno si configura come evento atmosferico capace di generare un danno erariale non imputabile ai lavoratori. In base alla richiesta di parere, nei confronti dei dipendenti che non sono riusciti a raggiungere il posto di lavoro non si dovrebbe disporre d'ufficio una riduzione delle ore di permesso personale o dei giorni di ferie; e, per motivi di equità, ai lavoratori che invece hanno comunque preso servizio dovrebbe essere riconosciuto un turno di riposo compensativo.

Secondo il pensiero della segreteria, nel settore pubblico, soprattutto per il comparto Ministeri, l'intervento di un'ordinanza di chiusura degli uffici pubblici «impedisce in modo oggettivo ed assoluto l'adempimento della prestazione, ossia l'espletamento dell'attività lavorativa, fermo restando l'obbligo datoriale di corrispondere la retribuzione nelle giornate indicate». Ma non è quello che è accaduto a Roma il 26 febbraio scorso. Nessun provvedimento autoritativo di chiusura degli uffici è stato emanato, manca, nel caso di specie una "forza maggiore" che abbia impedito in modo oggettivo ed assoluto la prestazione lavorativa. Questa causa di forza maggiore potrebbe essere ravvisata nella carenza, in generale da parte della Pa «di un dispositivo organizzativo idoneo a fronteggiare gli stessi gravi eventi atmosferici, per consentire la percorribilità delle strade pubbliche (a chi si reca al lavoro con i propri mezzi di trasporto) ovvero la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico)». E, in conseguenza di ciò, poiché la Pa non è riuscita a garantire la percorribilità delle strade o la fruizione completa di mezzi di trasporto, si assisterebbe ad un'ipotesi di «danno che resta a carico del pubblico erario». In mancanza d'altro, lo Stato e le altre amministrazioni, spiega ancora la segreteria della Corte, dovrebbero accollarsi il costo da un lato del riconoscimento delle assenze dei dipendenti senza ridurre loro ferie o permessi e con diritto alla retribuzione; dall'altro il costo di un turno – remunerato – di riposo (ovviamente in giornata lavorativa) per i dipendenti presenti in servizio.

Fonte: studio Cataldi

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