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Qualora l’incarico svolto dal militare non trova menzione nel decreto interministeriale in data 23 aprile 2001, emesso in applicazione dell’art. 10, comma 2, della Legge n. 78/1983, non può essere riconosciuto il diritto a percepire l’indennità supplementare di comando, risultando irrilevante ogni questione inerente all’utilità dell’incarico svolto, alla concessione di onoreficenze o a ulteriori provvedimenti dell’amministrazione diversi dall’indicato decreto interministeriale. Lo stabilisce il Tar Lazio
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