Periodico di informazione delle Forze Armate, Forze di Polizia e Pubblico Impiego

L'articolo 4, comma 24, lettera b), legge 28 giugno 2012, n. 92, ha introdotto  la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità ed entro gli 11 mesi successivi, in alternativa al congedo parentale, voucher per l'acquisto di servizi di baby sitting oppure un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, per un massimo di sei mesi. Successivamente tale beneficio è stato prorogato anche per l'anno 2016 ed esteso alle lavoratrici autonome dall'articolo 1, commi 282-283, legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità).

A oggi, l'articolo 1, commi 356 e 357, legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) ha prorogato per il biennio 2017-2018 il beneficio in questione sia per le lavoratrici dipendenti e iscritte alla Gestione separata (nel limite di spesa di 40 milioni di euro per ciascuno dei due anni) sia per le lavoratrici autonome e imprenditrici (nel limite di spesa di 10 milioni di euro per ciascuno dei due anni), ferme restando le disposizioni attuative contenute nei decreti ministeriali 22 dicembre 2012, 28 ottobre 2014 e 1° settembre 2016.

Con il decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25 è stata disposta l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio, con conseguente possibilità di utilizzare i voucher per prestazioni di lavoro accessorio fino al 31 dicembre 2017.

Di conseguenza, l’articolo 54 bis, legge 24 aprile 2017, n. 50 ha previsto che il contributo di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), legge 28 giugno 2012, n. 92, per l'acquisto di servizi di baby-sitting, è erogato mediante la modalità del Libretto Famiglia.

Pertanto da gennaio 2018 il voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting è rinominato “contributo per l’acquisto di servizi di baby-sitting” e viene erogato secondo le modalità previste per il Libretto Famiglia.

Si precisa, al riguardo, che i voucher già acquisiti telematicamente entro il 31 dicembre 2017 continueranno ad avere validità fino al 31 dicembre 2018. Per questo sarà possibile inserire prestazioni lavorative che terminino, al massimo, il 31 dicembre 2018. Le relative consuntivazioni potranno essere inserite in procedura entro il 16 gennaio 2019.

Entro il termine del 31 dicembre 2018, inoltre, sarà possibile restituire in tutto o in parte i voucher non utilizzati, con il conseguente reintegro del corrispondente congedo parentale. I voucher non utilizzati e per i quali non è stato richiesto il rimborso perderanno invece validità.

A chi è rivolto

Il contributo è rivolto alle lavoratrici dipendenti pubbliche o private, nonché alle lavoratrici iscritte alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335 (comprese le libere professioniste, che non risultino iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionate, pertanto tenute al versamento della contribuzione in misura piena). Queste due categorie di lavoratrici si devono trovare, al momento di presentazione della domanda, ancora negli 11 mesi successivi alla conclusione del periodo di congedo obbligatorio di maternità e non devono aver fruito ancora di tutto il periodo di congedo parentale.

Possono inoltre accedere al beneficio le lavoratrici autonome o imprenditrici (coltivatrici dirette, mezzadre e colone; artigiane ed esercenti attività commerciali; imprenditrici agricole a titolo principale; pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui all'articolo. 66, comma 1, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151) che abbiano concluso il teorico periodo di fruizione dell’indennità di maternità e per le quali non sia decorso un anno dalla nascita o dall’ingresso in famiglia (nei casi di adozione e affidamento) del minore e che abbianoe ancora almeno un mese di congedo parentale (in relazione al minore per cui si chiede il beneficio) a cui poter rinunciare.

Le lavoratrici madri possono accedere al beneficio anche per più figli, presentando una domanda per ogni figlio e purché ricorrano, per ciascuno di essi, i requisiti sopra richiamati.

Non possono accedere al beneficio le lavoratrici esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati convenzionati, le lavoratrici che usufruiscono dei benefici del Fondo per le Politiche relative ai diritti e alle pari opportunità istituito con l'articolo 19, comma 3, decreto-legge 4 giugno 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le lavoratrici che non hanno diritto al congedo parentale, le lavoratrici in fase di gestazione, le lavoratrici che siano ancora in congedo di maternità (o nel teorico periodo di fruizione dell’indennità di maternità in caso di lavoratrici autonome o imprenditrici e di lavoratrici iscritte alla Gestione Separata).

Come funziona

DECORRENZA E DURATA

Il contributo è erogato alle lavoratrici dipendenti per un periodo massimo di sei mesi, divisibile solo per frazioni mensili intere, in alternativa e con rinuncia alla fruizione del congedo parentale da parte delle lavoratrici stesse.

Dal 14 giugno 2017, data di entrata in vigore della legge 22 maggio 2017, n. 81, alle lavoratrici iscritte alla Gestione Separata, il contributo è erogato per un periodo massimo di sei mesi.

Per le lavoratrici autonome e per le imprenditrici, invece, il contributo è erogato per un periodo massimo di tre mesi.

Si precisa che per frazione mensile intera deve intendersi un mese continuativo di congedo; pertanto, a titolo esemplificativo, se una lavoratrice autonoma ha usufruito di un mese e un giorno di congedo parentale potrà accedere al beneficio per un solo mese. I residui 29 giorni potranno essere utilizzati solo come congedo parentale. Analogamente, se una lavoratrice dipendente ha fruito di cinque mesi e un giorno di congedo parentale non avrà più mesi di congedo a cui rinunciare per ottenere il beneficio, ma potrà soltanto usufruire dei 29 giorni di congedo parentale residui.

Si rammenta che, per determinare i mesi di congedo parentale ancora spettanti, occorre avere presenti i limiti individuali e complessivi dei genitori. Pertanto, anche ai fini del contributo in questione, è necessario tenere conto dei periodi di congedo parentale fruiti dal padre del minore.

QUANTO SPETTA

L'importo del contributo è di massimo 600 euro mensili.

Per le lavoratrici part-time il contributo è ricalcolato in proporzione alla minore entità della prestazione lavorativa.

Il contributo per l'asilo nido viene erogato con pagamento diretto alla struttura scolastica prescelta dalla madre, dietro esibizione da parte della struttura della documentazione attestante l'effettiva fruizione del servizio fino al raggiungimento dell'importo di 600 euro mensili. Il contributo verrà erogato esclusivamente se il servizio per l'infanzia viene svolto in una struttura scelta dalla madre e presente nell'elenco pubblicato sul sito INPS.

Il contributo concesso per il pagamento dei servizi di baby sittingviene erogato mediante il Libretto di Famigli

Le madri, dopo essersi preventivamente registrate in procedura Prestazioni Occasionali, dovranno procedere all’appropriazione telematica del contributo per l’acquisto dei servizi di baby-sitting erogato tramite Libretto famiglia, entro e non oltre 120 giorni dalla ricevuta comunicazione di accoglimento della domanda tramite i canali telematici (indirizzo PEC indicato in domanda o, pubblicazione del provvedimento nella stessa procedura telematica alla quale si è acceduto per la presentazione della domanda).

Il superamento di questo termine si intende come rinuncia al beneficio.

L’appropriazione, entro il termine di 120 giorni sopra indicato, di solo una parte del beneficio, comporterà l’automatica rinuncia alla restante parte.

Le istruzioni per l’utilizzo del Libretto Famiglia sono state fornite con circolare INPS 5 luglio 2017, n. 107, cui si rinvia per ogni approfondimento.

Per poter usufruire dei bonus che saranno oggetto di appropriazione a decorrere dal 1° gennaio 2018, le mamme beneficiarie e i lavoratori devono registrarsi alla piattaforma Prestazioni di Lavoro Occasionale e Libretto famiglia. Al momento dell’inserimento della prestazione bisognerà selezionare l’apposita voce del menù a tendina “acquisto di servizi di baby-sitting (articolo 4, comma 24, lettera b), legge 28 giugno 2012, n. 92).

L’utilizzatore e il prestatore possono accedere alla procedura:

  • direttamente con l’utilizzo delle proprie credenziali personali (PIN INPS, credenziali SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale, CNS - Carta Nazionale dei Servizi);
  • avvalendosi dei servizi di contact center INPS, che gestiranno, per conto dell’utente (utilizzatore/prestatore), lo svolgimento delle attività di registrazione e/o degli adempimenti di comunicazione della prestazione lavorativa. Anche in tal caso, è preliminarmente necessario che l’utente risulti in possesso delle credenziali personali (PIN INPS, credenziali SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale, CNS - Carta Nazionale dei Servizi)
  • tramite intermediari di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12 o enti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e s.m.i.

All’atto della registrazione, gli utilizzatori e i prestatori forniranno le informazioni identificative necessarie per la gestione del rapporto di lavoro e dei connessi adempimenti contributivi.

Una volta effettuata la registrazione, le mamme beneficiarie del bonus, verificata la capienza del portafoglio elettronico, inseriranno le prestazioni lavorative entro il tre del mese successivo rispetto a quello di svolgimento delle prestazioni stesse, per garantire il pagamento nei termini di legge da parte dell’INPS.

La rinuncia al beneficio può essere effettuata dal giorno successivo all’accoglimento della domanda, esclusivamente in via telematica attraverso la medesima procedura utilizzata per la presentazione della stessa.

Considerato che il beneficio è divisibile solo per frazioni mensili intere, la rinuncia parziale potrà essere effettuata per uno o più mesi e non per frazioni di esso.

A titolo esemplificativo, qualora la lavoratrice abbia richiesto e ottenuto un contributo baby-sitting di due mesi (importo 1.200 euro), nel caso in cui abbia utilizzato il contributo per un importo pari a 610 euro e voglia rinunciare al residuo beneficio, non potrà chiedere di recuperare il secondo mese di congedo parentale, in quanto l’utilizzo del contributo per un importo superiore a 600 euro si colloca nella seconda mensilità che non può essere frazionata.

In caso la rinuncia avvenga successivamente all’acquisizione telematica del contributo per i servizi di baby-sitting mediante Libretto Famiglia, la madre beneficiaria potrà restituire gli importi corrispondenti ai mesi di beneficio cui intende rinunciare utilizzando la medesima procedura con cui ha acquisito il contributo.

Si rammenta che la mancata acquisizione telematica del contributo baby-sitting entro e non oltre 120 giorni dalla ricevuta comunicazione di accoglimento della domanda tramite canali telematici equivale alla rinuncia tacita al beneficio stesso.

Domanda

QUANDO FARE DOMANDA

Le lavoratrici dipendenti e iscritte alla Gestione Separata possono presentare la domanda negli 11 mesi successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità.

Le lavoratrici autonome e imprenditrici possono presentare la domanda dopo aver concluso il teorico periodo di fruizione dell'indennità di maternità ed entro l'anno di vita del minore.

Si può presentare la domanda di accesso al beneficio per ciascun figlio purché ne ricorrano i requisiti.

L'INPS provvede ad avvisare il datore di lavoro della lavoratrice della proporzionale riduzione del periodo di congedo parentale conseguente alla concessione del beneficio.

COME FARE DOMANDA

La domanda va presentata all’INPS esclusivamente attraverso uno dei seguenti canali:

  • servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN, attraverso il portale dell’Istituto. Il servizio d'invio delle domande per l’assegnazione dei contributi per l’acquisto dei servizi per l’infanzia è disponibile sul sito www.inps.it;
  • enti di patronato, tramite i servizi telematici offerti dagli stessi;
  • Contact Center (numero 803 164 da rete fissa oppure 06 164 164 da rete mobile).

Il PIN con cui viene effettuata l’autenticazione al servizio deve essere di tipo “dispositivo”. È necessario, quindi, che le lavoratrici madri, già in possesso di un PIN rilasciato dall’INPS, verifichino preventivamente la natura e la validità dello stesso.

Nella domanda la madre deve indicare:

  • a quale dei due benefici intende accedere e in caso di scelta del contributo per le spese della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, indicare la struttura nella quale il minore è iscritto;
  • il periodo di fruizione del beneficio, indicando il numero dei mesi;
  • il numero di mesi del congedo parentale al quale intende rinunciare;
  • di avere presentato la dichiarazione ISEE valida.

Per il pagamento del contributo gli asili nido (articolo 4, comma 24, lettera b) della legge 28 giugno 2012, n. 92) è necessario inviare alla struttura provinciale INPS territorialmente competente la delegazione liberatoria di pagamento e la dichiarazione della madre lavoratrice assegnataria del beneficio di fruizione del contributo economico per l'acquisto dei servizi dell'infanzia.

Tali documenti sono indispensabili per il pagamento delle fatture relative all'erogazione dei servizi per l'infanzia.

Per ogni ulteriore approfondimento si rimanda alle circolari INPS 16 dicembre 2014, n. 169, e 12 dicembre 2016, n. 216 e al messaggio 30 marzo 2018, n. 1428.

 

Argomento: 
Circolari Inps-Inpdap