Periodico di informazione delle Forze Armate, Forze di Polizia e Pubblico Impiego

Una meta prima o poi agognata da tutti, la pensione, da coloro  che per anni svolgono un’occupazione. Ma questo tanto desiderato periodo di riposo e spensieratezza, a volte, è accompagnato da amarezze e frustrazioni. Soprattutto quando il riconoscimento economico, che si riceve ogni mese, si rivela meno consistente del previsto. Magari per colpa di problemi legati ai contributi versati nel corso di carriere lavorative lunghe e variegate. Un rischio che incombe come una spada di Damocle anche sulla testa dei dipendenti della gestione pubblica, confluiti dall’Inpdap all’Inps.

Una categoria di lavoratori alla quale, secondo Circolare numero 94-2017 emanata dall’Istituto nazionale di previdenza sociale il 31 maggio dell’anno scorso,  sarebbero state applicate le stringenti norme in tema di prescrizione della contribuzione, con l’applicazione del termine quinquennale, a partire dall’1 gennaio del 2018. Una successiva circolare dell’Inps, la 169/2017 del 15 novembre 2017, ha poi rinviato le nuove disposizioni in materia pensionistica all’1 gennaio 2019. La decisione è il frutto della risoluta ed immediata reazione delle parti sociali per una revisione del provvedimento.

“La prima circolare dell’Inps non teneva conto delle particolarità insite nel sistema pubblico, su tutte l’impossibilità per numerosi lavoratori di consultare gli estratti conto aggiornati – afferma Davide Carlo Cappelletti, Direttore Provinciale Patronato Inca Cgil Brianza – ecco perché  ai dipendenti pubblici la famosa busta arancione dell’Inps che informa i lavoratori sulla loro pensione futura non è arrivata”. Allo stato attuale sembra essere scongiurata la possibilità che i dipendenti pubblici, in caso di intervenuta prescrizione, perdano effettivamente i contributi versati negli anni di servizio.

L’ultima circolare dell’Inps su questa materia, infatti, prevede che per i dipendenti iscritti alla Cassa per i trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato (Ctps)ci sia “l’obbligo in capo al datore di lavoro – si legge – di sostenere l’onere del trattamento di quiescenza riferito ai periodi di servizio per i quali è intervenuta la prescrizione medesima”.

Inoltre nel provvedimento si specifica che per i dipendenti iscritti alle casse Cpdel (Cassa pensioni dipendenti enti locali), Cps (Cassa pensioni sanitari), Cpug (Cassa pensioni ufficiali giudiziari), nei casi in cui si accerti che il versamento dei contributi dovuti abbia avuto inizio “…da data posteriore a quella dalla quale ricorreva la obbligatorietà della iscrizione”, la sistemazione dell’iscrizione, con recupero dei relativi contributi, viene limitata soltanto ai servizi prestati nell’ultimo decennio, immediatamente anteriore alla data di inizio dell’avvenuto versamento dei contributi.

La liquidazione del trattamento di quiescenza si effettua tenendo presente l’intero servizio utile, comprendendo anche gli eventuali servizi di obbligatoria iscrizione non assistiti dal versamento dei contributi o dalla predetta sistemazione.

Diverso il caso degli insegnanti iscritti alla Cpi (Cassa insegnanti), quelli degli asili nido e scuole elementari parificate. Per loro, infatti, le norme prevedono che non godano della tutela prevista per i lavoratori statali e della Cpdel, ma vengano applicate le disposizioni vigenti in materia per l’Assicurazione generale obbligatoria. In particolare, appunto, la non computabilità dei periodi di attività lavorativa non coperti dal versamento dei contributi, se prescritti.

Altro punto previsto nella circolare 169/2017 dell’Inps è che il lavoratore, attraverso la procedura di sistemazione Richiesta di Variazione della Posizione Assicurativa (RVPA) e la relativa analisi dell’Estratto conto gestione dipendenti pubblici, ha la possibilità di segnalare all’Istituto nazionale di previdenza l’omesso e/o incompleto versamento della contribuzione. Come si può notare, la tematica della prescrizione della contribuzione pensionistica è importante e complessa.

 

 Per la consulenza e per eventuali richieste di rettifica/integrazione dei periodi contributivi è possibile rivolgersi alle sedi dell’INCA CGIL in Italia e nel mondo.

Argomento: 
Circolari Inps-Inpdap