Periodico di informazione delle Forze Armate, Forze di Polizia e Pubblico Impiego

 Trasferimento temporaneo per l’avvicinamento alla famiglia: importante sentenza del TAR della Puglia sui diritti dei militari.

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Nel dettaglio, l’amministrazione si è rifiutata di concedere il trasferimento temporaneo ad un appartenente alle Forze Armate, ritenendo migliorati i problemi familiari indicati dal militare e anteponendo le esigenze di organicodella sede di provenienza e di auspicata destinazione.

 

Trasferimento temporaneo: cosa dice l’articolo 42 bis d.lgs 151/2001

Questo articolo si applica per la mobilità di tutti i dipendenti pubblici: qui si legge che quando il dipendente di amministrazioni pubbliche ha figli minori fino a tre anni può richiedere il trasferimento temporaneo - e anche frazionato - per un periodo che complessivamente non deve superare i tre anni.

Per ovvi motivi la richiesta di trasferimento deve riguardare una sede di servizio che si trova nella stessa provincia, o regione, in cui l’altro genitore esercita l’attività lavorativa.

Ci sono però delle tutele riconosciute all’amministrazione: l’accoglimento della richiesta di trasferimento, infatti, deve essere “subordinato alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo l’assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione”.

Il dissenso in ogni caso deve essere motivato e comunicato al dipendente entro 30 giorni dalla sua richiesta.

Ci sono quindi delle circostanze in cui il trasferimento può non essere accordato: questo ad esempio quando il militare che ne fa richiesta è privo di specializzazioni e quindi non può essere trasferito presso un’altra sede dove ci sono delle prevalenti esigenze di servizio o di carenze di organico.

Trasferimento temporaneo: il caso di specie

Nel caso di specie il militare ha fatto richiesta del trasferimento temporaneo chiedendo lo spostamento in una caserma situata in una città più vicina alla sua famiglia.

L’Amministrazione però ha risposto in maniera negativa all’istanza, visto che i problemi familiari indicati - ossia i seri problemi di salute sia dei figli che della madre - erano decisamente migliorati e che al momento non era possibile, per esigenze di organico sia della sede di impiego che in quella per la quale si chiedeva il trasferimento, accogliere la sua richiesta.

La decisione del TAR della Puglia

Secondo i giudici del TAR della Puglia, per i quali questo non è stato uno dei primi casi di respingimento di una richiesta di trasferimento temporaneo, il rifiuto non si fonda su basi solide.

Nel dettaglio, con l’ordinanza 94/2019 pubblicata lo scorso 7 marzo, il TAR della Puglia ha accolto l’istanza cautelare presentata dal militare, obbligando l’Amministrazione militare ad un riesame dell’istanza. Questo dovrà avvenire sulla base delle ragioni poste come fondamento della richiesta di trasferimento e non solamente delle funzioni effettive del militare che - come anticipato - nel caso di specie privo di alcuna specializzazione.

 

I giudici hanno quindi fatto chiarezza su come utilizzare - in sede cautelare - un caso deciso nella stessa maniera dal TAR; tutti i militari devono godere dello stesso trattamento, ecco perché, specialmente nell’ambito del trasferimento per ricongiungimento familiare, le sentenze precedenti assumono una rilevante importanza.