Periodico di informazione delle Forze Armate, Forze di Polizia e Pubblico Impiego

L’attualità del danno all’immagine della pubblica amministrazione si manifesta con evidenza non solo sul piano giuridico e della conseguente giurisprudenza, ma anche su di un piano più propriamente mediato, con particolare riferimento -poi- alle amministrazioni del comparto difesa e sicurezza.
Siffatta figura di danno (di natura pretoria) nasce dalla forma ordinaria di responsabilità amministrativa, sottoposta alla giurisdizione della magistratura contabile. Detta responsabilità è definita, in linea di principio, quella in cui incorre il pubblico dipendente che, con dolo o colpa grave, tenga un comportamento, attivo od omissivo, dal quale derivi per l’amministrazione pubblica un decremento patrimoniale o un mancato introito aventi carattere ingiusto.
Ora, la tutela del diritto alla propria immagine (vale a dire la propria identità personale -anche giuridica-, del proprio buon nome, della propria reputazione e credibilità) discende dagli artt. 2 e 97 della carta costituzionale, e dall’art. 41 della Carta di Nizza “Diritto ad una buona amministrazione”. Appare utile considerare - anche- l’art. 54 della Costituzione, che prescrive specifici obblighi di disciplina ed onore ai soggetti che esercitano pubbliche funzioni.
Ebbene, con un sunto obbligato in questa sede, gli elementi strutturali del danno in questione sono: l’ambito soggettivo (sussistenza di un rapporto di servizio),
le condotte imputabili (commissive, omissive o dal mero ritardo, anche nell’ambito della discrezionalità amministrativa), il criterio di imputazione (limitato ai soli casi di dolo e colpa grave), il nesso di causalità (il rapporto che lega la condotta dell’agente all’evento dal quale scaturisce il danno erariale), il clamor fori (“pubblico scandalo o clamore mediatico”, che in alcune ultime sentenza sta perdendo il carattere integrativo della lesione, diventando più un parametro per commisurare la quantificazione del
danno).
Dopo una progressiva affermazione ultraventennale della giurisdizione contabile, sempre in continua ascesa e non senza perplessità, è intervenuto il legislatore nel 2009 con il cd. Lodo Bernardo, che ha provato a tracciare dei definiti perimetri all’azione della giurisprudenza. Il legislatore ha così presupposto per l’azione da parte della procura contabile la presenza di una sentenza di condanna irrevocabile, il novero dei responsabili e la limitazione dei reati a quelli contro la
pubblica amministrazione.
La risposta della giurisprudenza contabile a tale “restrizione” è stata articolata, ed ha portato all’intervento nel 2010 della corte costituzionale (sent. n. 335 del 15 dicembre 2010), che ha considerato in definitiva la scelta del legislatore “non manifestatamente irragionevole”. Non è mancata a tale decisione una reazione scomposta da parte dei magistrati contabili, tanto da arrivare alla sentenza delle Sezioni Riunite della Corte dei conti (n. 8 del 2015), che ha posto dei punti fermi con una maggiore aderenza al dettato normativo.
Tuttavia, ancora oggi si vive una sorta di confusione applicativa, per motivi diversi. Infatti, da un lato con il codice della giustizia contabile del 2016 la fattispecie
del danno all’immagine della p.a. è rilevabile proprio nell’art. 51 “Notizia di danno erariale”; dall’altro, a seguito della codificazione, si deve registrare la abrogazione
delle disposizioni sino ad allora vigenti, che hanno rimesso in discussione la tassatività delle ipotesi previste dal lodo Bernardo per promuovere l’azione erariale.
Orbene, davanti ad un quadro così, l’interprete ha deciso (quasi inevitabilmente) di procedere ad una “riespansione” della fattispecie del danno all’immagine, attraverso una complessa attività di tipo ermeneutico offerta proprio dal nuovo corpus normativo (il Codice). Resta il rammarico che il varo del codice de quo
sia stata una mancata occasione per disciplinare in modo chiaro ed univoco la figura di danno in trattazione.
Posta la condensata ricostruzione sistematica della figura di danno, appare utile in questa sede evidenziare quanto la perdita di prestigio e di detrimento all’immagine della pubblica amministrazione siano fortemente connotati nell’ambito del personale appartenente al Comparto Difesa e Sicurezza.
Non a caso le sentenze di merito, fanno emergere come la reputazione e l’estimazione delle amministrazioni militari subiscano maggiore acredine, anche in relazione al principio di “immedesimazione”: cioè, l’identificazione dell’amministrazione con il soggetto che per essa agisce e della concreta aspettativa di una reale attuazione dei valori di legalità, buon andamento e imparzialità da parte del dipendente. Conseguentemente, non appare smoderato affermare che il militare oppure il poliziotto rappresentino agli occhi della gente lo Stato.
E proprio su tali premesse i giudici contabili hanno condannato (spesso
severamente) il personale militare o dei Corpi di polizia, partendo dal presupposto che
l’amministrazione d’appartenenza abbia subito una significativa lesione per l’alto
prestigio e l’ampio valore che occupa nella società civile.
Si può affermare -altresì- che le condotte del personale militare siano anche
valutate in ragione dei particolari e complessi compiti da assolvere, in coerenza al
carattere di specialità dello status giuridico del personale appartenente al Comparto
Sicurezza e Difesa.

Avv. Francesco Paolo MASTROVITO

Argomento: 
Approfondimenti