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Non ci sono leggi che proibiscano di fotografare e filmare gli agenti delle forze dell’ordine. Gli operatori di polizia si possono fotografare e filmare mentre sono in servizio, mentre sono impegnati in operazioni, mentre presidiano manifestazioni pubbliche, in generale quando stanno esercitando le loro funzioni.
Le uniche eccezioni ha precisato il Garante della Privacy, sono i singoli casi in cui l’autorità pubblica abbia posto espliciti divieti. Il Garante non si era spiegato meglio, ma è presumibile che il riferimento fosse a ordinanze specifiche che proibiscano la diffusione di immagini delle forze dell’ordine in un determinato luogo e in un determinato momento, per evidenti ragioni di sicurezza.
Il Garante della Privacy aveva anche specificato però che alle foto e ai video delle forze dell’ordine si applicano le norme del Codice della Privacy: valgono, cioè, come i dati personali di un normale cittadino, perché scattare una foto o girare un video è diverso da diffondere quei materiali.
Il Codice prevede che, in circostanze normali, per pubblicare la foto di un comune cittadino, e quindi non di un personaggio pubblico, serva sempre il suo consenso (giornale, di internet o di un social). Ciò vale anche per le foto scattate in luoghi pubblici, se la persona fotografata è il soggetto della foto. Non vale invece nei casi in cui una persona risulti fotografata per caso in una foto scattata per rappresentare altro, per esempio un monumento. Il Codice della Privacy, però, prevede delle eccezioni quando la diffusione della foto o del video rientra nel diritto di cronaca: quando, cioè, serve a diffondere una notizia o un’informazione di interesse generale, e lo fa senza scadere nella morbosità o violando la dignità degli interessati.
Anche una sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, aveva confermato quanto detto nel 2011 dal Garante per la privacy italiano: anche se non ci sono norme che vietino esplicitamente di fotografare o riprendere le forze dell’ordine, valgono le normali leggi sulla privacy che impediscono di diffondere immagini di altre persone senza il loro consenso, a meno che la diffusione non rientri nel diritto di cronaca.