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Dopo le sentenze della I e II Sezione Giurisdizionale Centrale d’appello, anche la III Sezione con sentenza n. 228 del 22.11.2019 ha accolto e riconosciuto il diritto in questione, disponendo il ricalcolo e la riliquidazione del trattamento pensionistico con l’applicazione del 44% ai fini del calcolo della base pensionabile, per gli effetti dell’art. 54 in oggetto facendo maturare il c.d. istituto della nomofilachia, ha definitamente condannato l’INPS!
A questo punto l’auspicio è che l’INPS adegui le modalità di calcolo del trattamento si pensione nei confronti degli aventi diritto e provveda al ricalcolo dei trattamenti pensionistici nei confronti del personale cui aveva già calcolato il trattamento pensionistico.
Il personale interessato alla rideterminazione pensionistica ed all’eventuale ricorso in questione deve essere in quiescenza, assoggettato al cd. “sistema misto” e, alla data del 31/12/1995, possedere una anzianità contributiva maggiore di 15 anni ed inferiore a 20 anni. Questi dati sono rinvenibili dal Provvedimento di Determinazione pensionistica emesso dall’ I.N.P.S.
Di seguito il testo della sentenza
Sent. n. 228/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
TERZA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO
composta dal Sigg.ri Magistrati
dott.ssa Chiara Bersani Presidente f.f. rel.
dr.ssa Giuseppina Maio Consigliere
dr.ssa Cristiana Rondoni Consigliere
dr. Giancarlo Astegiano Consiglieredott.ssa Patrizia Ferrari Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di appello n.53953, promosso da XX XX, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gianni Margoni e Giulio Margoni, elettivamente domiciliato presso di loro in Trento, galleria Tirrena, n.10, ed ex lege presso la Segreteria di questa Corte;
contro l’INPS, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Sergio Preden, Luigi Caliulo, Antonella Patteri e Lidia Carcavallo, elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria, n.29;
per l’annullamento
della sentenza della Sezione Giurisdizionale per la regione Trentino Alto Adige n. 52/2017, con la quale è stato respinto il suo ricorso per la rideterminazione della pensione ex art. 54 del d.p.r. n. 1092/73;
Visto l’atto di appello, la costituzione dell’appellato e tutti gli atti di causa;
Uditi alla pubblica udienza del 6 novembre 2019, con l’assistenza del segretario Sfrecola Maria Elisabetta, il relatore, gli Avv.ti Gregorio Arena per delega orale dell’Avv. Margoni e Sergio Preden per l’INPS;
Considerato in
FATTO
XX XX, Brigadiere in servizio dal 28 luglio 1981, è cessato dal 18 settembre 2013 per invalidità per causa di servizio con una anzianità complessiva di anni 36 e mesi 6. Con il ricorso originario, rilevando di avere maturato al 31 dicembre 1995 (data di entrata in vigore della legge n. 335/95, più di 15 e meno di 20 anni di servizio (16 anni e 6 mesi di anzianità), ha chiesto l’applicazione dell’art. 54, comma 1, del dpr n. 1092/73, ai sensi del quale “La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo”.
Essendo pacifico tra le parti che al ricorrente si applica il sistema “misto” di calcolo della pensione, di cui all’art. 1, comma 12, l. 335/95 (anzianità di servizio inferiore ai 18 anni dalla data del 31.12.1995), il giudice ha ritenuto:
a) che ai fini dell’art. 54, comma 1, cit., la data di riferimento per valutare la anzianità di servizio (15-20 anni) che dà diritto all’applicazione dell’aliquota del 44% è quella del 31 dicembre 1992 (di introduzione del sistema di calcolo della pensione distinto tra quota A e quota B, di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 503/92);
b) che l’art. 54, comma 1, trova applicazione solo alla ristretta cerchia dei soggetti ivi indicati (i militari che cessino con una anzianità compresa tra i 15 e i 20 anni di servizio) e non può essere utilizzata per chi sia stato collocato a riposo con anzianità inferiore ai 15 anni alla data del 31.12.1992; a tale categoria si applica il nono comma del medesimo art. 54 (ai sensi del quale “Per il militare che cessa dal servizio permanente o continuativo per raggiungimento del limite di età, senza aver maturato l'anzianità prevista nel primo comma dell'art 52, la pensione è pari al 2,20 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio utile”).
Rilevando che nella specie alla data del 31.12.1992 il militare aveva maturato una anzianità di servizio inferiore a 15 anni (12 anni e 11 mesi), ha ritenuto che l’aliquota applicabile alla quota A della sua pensione è quella frazionata del 2,20% annuo, di cui al nono comma dell’art 54 cit., e ha respinto il ricorso, compensando le spese.
Con l’atto di appello il XX censura la sentenza
- per violazione dell’art. 54 del d.p.r. n. 1092/763 in riferimento alla decorrenza temporale, che sarebbe da individuarsi non al 31 dicembre 1992, ma al 31 dicembre 1995, data di scadenza del periodo di calcolo della quota retributiva della pensione per effetto della legge n. 335/95. Per l’effetto, avendo maturato il ricorrente al 31.12.1995 una anzianità superiore ai 15 anni, la norma troverebbe applicazione nei suoi confronti. Osserva che, applicando il criterio temporale di cui alla appellata sentenza, l’art. 54 in parola rimarrebbe norma impossibile da applicare, atteso che il personale militare che alla data del 31 dicembre 1992 aveva una anzianità compresa tra i 15 ed i 18 anni è il medesimo che alla data del 31 dicembre 1995 aveva sicuramente una anzianità pari o superiore ai 18 anni, cioè ricompreso nell’ambito di soggetti che comunque avrebbero continuato a beneficiare del sistema retributivo;
-per violazione dell’art. 52 del medesimo d.p.r. n. 1092/73, in quanto tale norma non sarebbe applicabile se non ai casi ivi disciplinati (cessazione per raggiunti limiti di età con anzianità inferiore ai 15 anni).
Conclude l’appellante per la riforma della sentenza con accertamento del diritto all’applicazione dell’art. 54, comma 1, del dpr 1092/73, ai fini del computo della quota A della sua pensione, ribadendo la richiesta istruttoria a carico dell’INPS per il deposito di conteggi effettati secondo tale criterio. Con memoria integrativa ribadisce quanto già rilevato in prime cure, e cioè che l’aliquota attualmente applicata è quella del 35%, per cui l’amministrazione avrebbe di fatto dato applicazione nei suoi confronti dell’art. 44 del medesimo d.p.r., applicabile invece ai soli dipendenti civili, e chiede la riunione dell’appello con altri che risulterebbero pendenti avverso la medesima sentenza (protocolli del 25.09.2018 n. 0001870 e del 27.09.2018 n. 0001908).
Resiste l’INPS ampiamente argomentando per il rigetto dell’appello, e richiamando la recente sentenza di questa Sezione n. 175/2019, che ha respinto analoga domanda.
All’udienza del 6 novembre 2019 le difese dell’appellante e dell’INPS hanno argomentato e concluso come in atti, ribadendo la domanda subordinata di deferimento della questione alle Sezioni Riunite di questa Corte, e la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Nessun altro giudizio risulta pendente avverso la sentenza appellata, per cui non vi è luogo a decidere sulla richiesta di riunione dei giudizi presentata dall’appellante.
2. Nel merito, le questioni che si pongono ai fini del decidere sono due.
Una prima questione concerne l’interpretazione dell’art. 54, comma 1, del d.p.r. n. 1092/73.
L’art. 54 cit. prevede l’aliquota fissa del 44% per il computo della “pensione spettante al militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di 20 di servizio utile”, mentre al successivo comma 2 dispone, per coloro che abbiano maturato più di 20 anni di servizio, la maggiorazione di tale percentuale nella misura di 1,80% per ogni anno successivo al ventesimo. Dunque, diversamente da quanto sostiene l’INPS, l’art. 54, comma 1, non costituisce una previsione di carattere eccezionale, che determinerebbe un regime di favore per coloro che cessano dal servizio con una anzianità tra i 15 e i 20 anni, non applicabile a coloro che cessino con una anzianità superiore; la norma, invece, fa parte della ordinaria disciplina per il computo delle pensioni del personale militare, in quanto:
- il comma 2, prevedendo per le cessazioni con anzianità superiore ai 20 anni la medesima aliquota del 44% ma maggiorata in ragione degli anni successivi al 20°, rende evidente che l’aliquota del 44% è quella di base per il computo della pensione per tutti i militari cessati dal servizio (tranne che per coloro ai quali si applichi il successivo comma 9). Tale interpretazione è suffragata, oltre che dalla semplice lettera della norma, anche dall’osservazione che sarebbe irrazionale interpretarla nel senso che a chi sia cessato con una anzianità inferiore ai 20 anni (tra i 15 e i 20 anni) sia riservata l’aliquota del 44%, mentre tale aliquota non spetterebbe come minima a chi vanti una maggiore anzianità;
-il comma 1 dell’art. 54 non introduce affatto un regime di favore per particolari situazioni nelle quali il militare sia costretto ad andare in pensione prima del 20° anno; nel prevedere una aliquota fissa dal 15° al 20° anno introduce si un regime di favor, ma solo rispetto a quello del personale civile. Nessun favor determina rispetto al personale militare, che continua a godere della stessa aliquota del 44% anche per periodi di servizio superiori al ventesimo anno, anzi maggiorata in ragione di ogni anno successivo (comma 2);
- ad un regime di favor provvede, invece, il comma 9 dell’art. 54, il quale, però, è applicabile solo ai militari cessati dal servizio prima della maturazione del periodo minimo per raggiunti limiti di età, per i quali si prevede che “la pensione è pari al 2,20 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio utile”. E’ perciò fondata la censura dell’appellante, per la quale il giudice di prime cure ha errato nel ritenere applicabile alla fattispecie il nono comma dell’art. 54, in quanto tale norma è circoscritta alle cessazioni per limiti di età.
In conclusione, dalla stessa lettera della norma si evince a) che la frase “anzianità di servizio compresa tra i 15 e i 20 anni” (art. 54, comma 1, dpr n. 1092/73) esprime una condizione di fatto che consiste nella cessazione del servizio con una anzianità compresa tra i 15 (minimo per la pensione) e i 20 anni di servizio (al momento della cessazione del servizio medesima), b) che a tale condizione consegue l’applicazione della aliquota fissa del 44%, c) che nel sistema dell’art. 54 l’aliquota del 44% risulta essere quella minima, prevista in misura fissa per la valutazione della anzianità di servizio inferiore ai 20 anni, e applicabile invece con le maggiorazioni di cui al comma 2, in ragione di ogni anno successivo al ventesimo, per chi è cessato con una anzianità superiore.
3.La seconda questione è quella di verificare l’operatività dell’art. 54 cit. nel contesto della riforma delle pensioni, di cui al combinato disposto dell’art. 13 del d.lgs. n. 503/92 e dell’art. 1, comma 12, della l. 335/95, e di accertare se l'aliquota del 44% trovi applicazione nel calcolo della quota retributiva delle pensioni c.d. miste (quota A), liquidate sulla base di un'anzianità contributiva complessiva superiore ai 20 anni (la pensione del Così è stata liquidata sulla base di 36 anni e 6 mesi di servizio).
La questione concerne, più precisamente, i militari che alla data della riforma (31.12.1995) vantavano una anzianità inferiore ai 18 anni (regime “misto”, con applicazione del criterio retributivo alle due sotto quote della quota A - anzianità pregressa al 31.12.1992, ed anzianità maturata dal 31.12.1992 al 31.12.1995), ma che alla data di collocamento a riposo avevano maturato una anzianità superiore ai 20 anni di servizio (art. 54, c.2, cit.).
3.1 E’ pacifico tra le parti, non messo in dubbio dal giudice di prime cure, e davvero non contestabile, che l’art. 54 cit. non è stato abrogato da normativa successiva.
Rileva il Collegio che tale norma pone ancora oggi la disciplina applicabile al computo della pensione del militare nel regime retributivo (pensionati con anzianità superiore a 18 anni al 31.12.1995), e ch la sua applicazione nell’ambito del sistema di computo della quota A della pensione dei militari cessati con il sistema “misto” (meno di 18 anni di servizio al 31.12.1995) non è una opzione interpreativa, ma trova espressa previsione nell’art. 1, comma 12, della l. n. 335/1995. Tale norma ha imposto, per chi non godesse al 31.12.1995 di una anzianità di servizio almeno pari a 18 anni, l’applicazione, alla quota A della pensione, del sistema “previgente” (di cui al d.lgs. n. 502/93, ancora “retributivo”). Per l’effetto, il calcolo della pensione deve essere effettuato in base alla normativa applicabile anteriormente alla riforma (nella specie, l’art. 54 del t.u. n. 1092/73), e con il criterio retributivo, seppure diversamente applicabile per l’anzianità maturata sino al 31.12.1992 (tenendo base di computo l’ultima retribuzione) e per quella maturata successivamente al 31.12.1992 e sino al 31.12.1995 (tenendo a base di computo la media delle retribuzioni degli ultimi anni, 10 o più, cfr. art. 7 L. 503/1992).
Il Collegio non ignora che in primo grado si riscontrano contrasti giurisprudenziali sulla questione della compatibilità dell’art. 54 cit. con la riforma di cui alla legge n.335/95, sotto il peculiare profilo della valutazione delle anzianità dei militari cessati con più di 20 anni di servizio.
La sentenza appellata ha, per così dire, assorbito la questione, avendo rigettato il ricorso per altre considerazioni, inerenti all’interpretazione dell’art. 54, delle quali però si è già evidenziata l’erroneitá (sopra, al punto 1): il giudice di prime cure ha ritenuto che al ricorrente si applicasse il comma 9 dell’articolo 54, e che l’aliquota del 44% trovasse applicazione solo per i cessati dal servizio con una anzianità tra i 15 e i 20 anni). Tuttavia, l’argomentazione avanzata dall’INPS nelle sue difese per sostenere l’inapplicabilitá dell’aliquota del 44% citata è che per le anzianità successive al 31.12.1995 la riforma non valorizzerebbe più la retribuzione, ma la contribuzione, e che l’art. 54 risulterebbe pertanto incompatibile con tale sistema.
In realtà, nessuna incompatibilità può determinarsi, in quanto le disposizioni della legge n. 335/95, come detto, impongono anzi espressamente l’applicabilità della disciplina previgente (rispetto al 31.12.1995) per il computo delle anzianitá maturate al 31.12.1995 rilevanti per la quota A della pensione.
3.2. Occorre ora chiarire il modo in cui l’art. 54 cit. opera all’interno del sistema di computo della quita A della pensione nel sistema misto.
Per l’appellata sentenza “il momento determinante ai fini del calcolo di quota A della pensione” è il 31.12.1992, per cui è a questa data che occorrerebbe fare riferimento anche ai fini dell’applicazione dell’art. 54, comma 1, alla quota A, ed accertare in capo al militare il diritto all’applicazione dell’aliquota del 44% solo se egli ha maturato a quella data una anzianità di servizio compresa tra i 15 e i 20 anni. La censura del ricorrente è che, ai fini del diritto all’applicazione dell’aliquota fissa del 44% di cui all’art. 54, comma 1, cit., rileverebbe invece la data del 31.12.1995 (alla quale il militare aveva maturato una anzianità superiore ai 15 anni e inferiore ai 20, cioè 16 anni e 6 mesi, tale da maturare il diritto all’applicazione dell’aliquota del 44% ai sensi del comma 1); dunque, l’appellante avanza la tesi che l’anzianità prescritta dalla norma per godere di tale aliquota (art. 54, comma 1: almeno 15 anni di servizio, e non oltre 20) deve essere posseduta alla data del 31.12.1995.
La censura è fondata per quanto concerne il buon diritto dell’appellante, anche se non individua esattamente il meccanismo con il quale l’art. 54 opera all’interno del sistema di calcolo pensionistico introdotto dalla riforma.
Le date del 31.12.1995, o del 31.12.1992, rimangono rilevanti solo per accertare il regime applicabile al pensionato in base all’anzianità maturata rispetto alle date medesime (regime retributivo puro, contributivo puro, o regime “misto”), e per individuare, nell’ambito del regime “misto”, la base di computo della quota A “retributiva” (l’ultima retribuzione ovvero il criterio della media, di cui al d.lgs. n. 503/92).
Ai diversi fini dell’individuazione dell’aliquota applicabile per il calcolo della pensione, invece, deve farsi riferimento a quanto prevede la normativa vigente antecedentemente alla data del 31.12.1995, e tale normativa, per la fattispecie, è costituita dall’art. 54, comma 2, del d.p.r. n. 1092/73, che nell’individuare le aliquote applicabili al calcolo della pensione del militare fa riferimento alla data di cessazione del servizio.
Il Collegio ha già precisato che l’art. 54 cit. individua l’aliquota minima del 44% come applicabile non solo a coloro che alla data di cessazione del servizio hanno maturato una anzianità tra i 15 e i 20 anni (comma 1), ma anche a coloro che, sempre alla data di cessazione del servizio, hanno maturato una anzianità maggiore (comma 2), i quali godono della medesima aliquota del 44% ma maggiorata dell’1,80% per ogni anno successivo al 20°.
Nel regime retributivo puro, spetterebbe al militare, collocato a riposo con oltre 36 anni di servizio, l’applicazione dell’aliquota del 44% sul servizio maturato sino al ventesimo anno, e dell’aliquota maggiorata (44% maggiorato di 1,80) prevista al comma 2 dell’art. 54 per ogni anno di servizio successivo al ventesimo.
Nella fattispecie, nella quale il ricorrente gode del cd. “regime misto”, la concreta operatività dell’art. 54, e l’applicazione delle aliquote ivi previste, trovano un limite temporale al 31.12.1995, successivamente al quale la pensione del ricorrente deve essere calcolata con il criterio contributivo.
L’art. 54, e l’aliquota del 44% applicabile in misura fissa per la valutazione delle anzianità di servizio sino a 20 anni, troverà pertanto applicazione solo ai fini del calcolo della quota A della pensione, e cioè solo per la valorizzazione delle anzianità maturate sino al 31.12.1995. Ciò è conforme alla previsione dell’art. 1, comma 12, lett. a) della l. n. 335/1995, per il quale le anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 sono calcolate “secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente al 31.12.1995”, previsione che sarebbe disattesa se l’art. 54, comma 2, rimanesse disapplicato, o se venisse applicato oltre il termine del 31.12.1995.
4.Riassumendo, alla data del 31.12.1995 l’anzianità di servizio del militare, collocato a riposo con più di 20 anni di anzianità a fine servizio, era compresa tra i 15 e i 20 anni, per cui ai fini del calcolo della quota “retributiva” (le due sotto quote della quota A, ultima retribuzione sino al 31.12.1992, e media delle retribuzioni dal 31.12.1992 al 31.12.1995) della sua pensione si applica l’aliquota del 44%, in quanto ai sensi dell’art. 54, comma 2, essa trova applicazione indifferenziata per la valorizzazione dei periodi di servizio che si estendono dal minimo prescritto (15 anni) a tutto il primo ventennio di servizio (art. 54, comma 2, del citato d.p.r.).
Per l’effetto l’appello deve essere accolto.
Poiché i riferiti contrasti giurisprudenziali sull’interpretazione dell’art. 54 cit. si riscontrano nell’ambito della giurisprudenza di primo grado, e non concernono quella di appello, fermamente orientata nel senso della presente decisione, ritiene il Collegio che non sussistono i presupposti per aderire alla richiesta di deferimento della questione alle Sezioni Riunite di questa Corte.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’appellante e liquidate come in dispositivo.
Per questi motivi
la Corte dei conti, Sezione III giurisdizionale centrale d’appello, definitivamente pronunziando, accoglie l’appello in epigrafe indicato.
Condanna l’INPS a rifondere all’appellato le spese del giudizio, che si liquidano a suo favore in euro 1.000,00(mille) per entrambi i gradi.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2019.
Il Presidente ff. estensore
F.to Chiara Bersani
Depositata in Segreteria il giorno 22/11/2019
Il Dirigente
F.to Dott. Salvatore Antonio Sardella