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Non ha diritto al riconoscimento della causa di servizio e alla conseguente concessione dell’equo indennizzo da parte dello Stato - il funzionario pubblico che rimanga vittima di un incidente stradale tornando a casa dal lavoro, se questo è stato causato - anche solo in parte - da una sua violazione delle norme sulla circolazione stradale. Perlomeno quando la violazione risulta da un verbale di accertamento da parte delle forze dell’ordine, con relativa sanzione.
Sono irrilevanti il concorso di colpa del conducente di un altro veicolo coinvolto nel sinistro e l’avvenuto accoglimento, per silenzio-assenso, del ricorso presentato dall’infortunato, ai sensi degli articoli 203 e 204 del Codice della strada, contro il verbale di accertamento della violazione stradale. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, sezione II.
L’appello era stato proposto da un agente della Polizia penitenziaria che, dopo un incidente stradale subito mentre alla guida della sua auto alla fine dell’orario di servizio (collisione con un’altra vettura che aveva la precedenza), aveva riportato traumi fisici e postumi invalidanti permanenti che avevano determinato la dichiarazione di inidoneità dal servizio.
I Carabinieri gli avevano contestato di non avere rispettato il segnale di stop mentre si immetteva in una strada principale venendo da una strada secondaria; era inoltre emerso che nella dinamica del sinistro aveva avuto un’incidenza causale la condotta di guida dell’altro conducente che, pur avendo la precedenza, viaggiava ad alta velocità e non era perciò riuscito a evitare la collisione.
Secondo l’appellante, la sua responsabilità nel sinistro doveva essere esclusa perché il suo ricorso contro la sanzione amministrativa era stato accolto per silenzio – assenso del prefetto, e dunque doveva essergli riconosciuta la causa di servizio.
Il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello, stabilendo che, in ambito di ricorsi al prefetto contro verbali di accertamento di violazioni stradali, il silenzio – assenso esaurisce i suoi effetti con il venir meno della sanzione amministrativa, ma lascia integro il rilievo probatorio delle constatazioni dei fatti riportate nei verbali redatti dai pubblici ufficiali che hanno effettuati i rilievi.
Nel caso di specie, hanno concluso i giudici, la ricostruzione delle condotte consentiva di affermare che nella produzione del sinistro aveva sì avuto un rilievo il concorso di colpa dell’auto che aveva la precedenza, ma la causa primaria era stato il mancato rispetto dello stop da parte dell’appellante, che aveva determinato l’insorgenza di una situazione di pericolo che aveva costretto l’altro conducente a tentare una manovra di emergenza, sfortunatamente non andata a buon esito.