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Con la Circolare n. 8/E del 3 aprile 2020, l’Agenzia delle Entrate aveva disposto che per il calcolo del premio di 100 euro per i lavoratori dipendenti ex art. 63 del d.l. n. 18/2020, occorreva utilizzare il rapporto tra le ore effettuate e le ore lavorabili, non considerando le legittime assenze dal lavoro.
La direttiva dell’Agenzia aveva suscitato diverse perplessità in ordine alla possibilità di conteggiare quale presenza anche le assenze per ferie o malattia. Con la Risoluzione n 18 del 9 aprile del 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fatto marcia indietro ammettendo, in alternativa al calcolo ad ore, anche il calcolo per presenza (a prescindere dalle ore lavorate) e specificando che le assenze dal lavoro non rilevano ai fini del calcolo.
La nuova risoluzione avalla il calcolo per presenza proposto dalla Guardia di Finanza e dalle altre amministrazioni del comparto, tuttavia rischia di penalizzare comunque i finanzieri che hanno lavorato con turni di servizio in deroga da 12 ore, molto frequenti nel periodo di emergenza. In tale caso, infatti, i giorni di “RP” avrebbero dovuto essere calcolati come presenza, così come sarebbe avvenuto nel caso di calcolo ad ore. (Fonte SILF)