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Lo precisa l'Inps rispondendo ad alcune FAQ relative alla fruizione del Congedo COVID-19 introdotto dal DL "Cura Italia".
Il congedo straordinario di 15 giorni per la cura dei figli durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado previsto dall'articolo 23 del DL 18/2020 non può essere fruito se l'altro genitore appartenente al nucleo familiare è in Cassa Integrazione a zero ore o è in Naspi, oppure risulta privo di occupazione o ancora, pur svolgendola, consegua da questa un reddito annuo non superiore ad 8.145 euro se dipendente o 4.800 se autonomo. Lo rende noto l'Inps, tra l'altro, nel messaggio pubblicato in risposta ad alcuni quesiti sulle modalità di richiesta del congedo COVID-19.
Congedo per entrambi i genitori
L'Istituto precisa diversi aspetti della misura tra cui, prima di tutto, la circostanza che il congedo può essere fruito anche da entrambi i genitori purchè in modo alternativo, cioè non negli stessi giorni e sempre nel limite complessivo (sia individuale che di coppia) di 15 giorni per nucleo familiare. Lo si può chiedere anche in modalità frazionata a giorni, con le stesse modalità del congedo parentale, alternandolo con attività lavorativa ovvero con altre tipologie di permesso o congedo (ad esempio, ferie, congedo parentale, prolungamento del congedo parentale, giorni di permesso ai sensi della legge n. 104/1992, etc.). Nei giorni in cui è chiesto il congedo COVID-19 l'altro genitore appartenente al nucleo familiare non può fruire contemporaneamente del congedo parentale o del congedo di maternità/paternità o dei riposi per allattamento per lo stesso figlio. Qualora ci siano più figli nel nucleo familiare oltre al figlio per cui si fruisce del congedo di maternità/paternità, la fruizione del congedo COVID-19 da parte dell’altro genitore è compatibile per la cura degli altri figli.
Se l'altro genitore è disoccupato
La fruizione del congedo per espressa previsione di legge è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o risulti disoccupato o non lavoratore. In sostanza se l'altro genitore sta fruendo di una CIGO, CIGD, Assegno Ordinario, Naspi, mobilità in deroga o di una Dis-Coll) non è possibile ricorrere al congedo Covid-19. A tal riguardo va osservato che il medesimo decreto Cura Italia ha esteso la cassa integrazione (in deroga) e l'intervento del FIS anche in settori tradizionalmente sprovvisti di tutela: il Congedo Covid-19 non sarà concretamente attivabile ove l'altro genitore risulti beneficiario di tali trattamenti. Nei casi di integrazione salariale l’incompatibilità, tuttavia, opera solo nei casi e limitatamente ai giorni di sospensione dell’attività lavorativa per l’intera giornata. Diversamente, nel caso in cui il genitore sia beneficiario di un trattamento di integrazione salariale per riduzione di orario di lavoro, per cui continua a dover prestare la propria attività lavorativa, ancorché ad orario ridotto, l’altro genitore è ammesso alla fruizione del beneficio del congedo COVID-19.
Il congedo è negato anche ove l'altro genitore risulti in stato di disoccupazione ossia versi, alternativamente in una delle seguenti condizioni: a) non svolga attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo; b) sia lavoratore il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo risulti pari o inferiore rispettivamente a 8.145 euro annui o a 4.800 euro per i lavoratori autonomi. Questi vincoli non riguardano i genitori che formano due distinti nuclei familiari cioè con due diverse residenze (come, ad esempio, i coniugi separati o divorziati) oppure ove sia stato disposto l’affido esclusivo dei minori ad uno solo dei genitori (in tale ultimo caso, potrà essere fruito dal solo genitore con l’affido esclusivo a prescindere dalla causale di assenza dell’altro genitore).
Cumulabilità
Non ci sono, invece, ostacoli al riconoscimento del congedo ove l'altro genitore abbia in corso un valido rapporto di lavoro ancorché, per diverse ragioni, non stia svolgendo la prestazione lavorativa (è il caso della malattia, delle ferie, dell'aspettativa non retribuita, del lavoro part-time, del lavoro intermittente o della sospensione obbligatoria dell'attività commerciale dovuta all'emergenza epidemiologica) o nel lavoro cd. agile. Il congedo è, inoltre, compatibile con la percezione del bonus di 600 euro sia da parte del genitore richiedente sia da parte dell’altro genitore presente nel nucleo familiare.
Cessazione del rapporto di lavoro o dell’attività lavorativa
Il congedo COVID-19 non può essere fruito dal genitore disoccupato o comunque privo di alcun rapporto di lavoro, sia di tipo subordinato che di tipo autonomo. Qualora la cessazione dell’attività lavorativa intervenga durante la fruizione di un periodo di congedo COVID-19 richiesto, la fruizione si interromperà con la cessazione stessa del rapporto di lavoro e le giornate successive non saranno computate né indennizzate. L’incompatibilità sussiste anche nel caso in cui l’altro genitore appartenente al nucleo familiare cessi l’attività o il rapporto di lavoro diventando disoccupato.
Fonte: pensionioggi.it